Data: 31/03/2014 18:20:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 6337 del 19 Marzo 2014. I fatti estintivi o modificativi sopravvenuti a seguito di convalida di decreto ingiuntivo, scadenza dei termini di opposizione o rigetto dell'opposizione stessa possono essere fatti valere con autonoma opposizione al precetto e/o con l'opposizione all'esecuzione. Questo � quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto, enunciata in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un ente comunale nei confronti di un'impresa appaltatrice, creditrice di determinate somme.

Premesso che �quando un'opposizione a decreto ingiuntivo viene dichiarata inammissibile la formazione della cosa giudicata in senso formale e, quindi, l'effetto propulsivo della possibilit� di mettere ulteriormente in discussione la situazione giuridica riconosciuta dal decreto ingiuntivo, si verifica allorquando la relativa sentenza passa in cosa giudicata, non � cio� pi� impugnabile con i mezzi ordinari�, dunque il rito viene perfezionato, nel caso in cui si presentino in un momento successivo circostanze idonee ad incidere sulla situazione di fatto, allora l'interessato dovr� utilizzare altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, siano essi ordinari o straordinari. Nel caso di specie, per semplificare, la Corte afferma che �se il debitore, una volta notificatogli il decreto o anche prima della sua notificazione abbia pagato, non � sostenibile che debba proporre l'opposizione al decreto per ottenere che il relativo fatto estintivo sia accertato e deducibile contro l'accertamento contenuto nel decreto�. Dunque, sede dedicata al fine di far valere fatti sopravvenuti non � l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso esso non sia pi� esperibile per una delle cause sopra citate, ma, a seconda delle circostanze sostanziali, autonoma azione di accertamento negativo, opposizione al precetto o opposizione all'esecuzione.


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