Data: 31/03/2014 18:20:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 6337 del 19 Marzo 2014. I fatti estintivi o modificativi sopravvenuti a seguito di convalida di decreto ingiuntivo, scadenza dei termini di opposizione o rigetto dell'opposizione stessa possono essere fatti valere con autonoma opposizione al precetto e/o con l'opposizione all'esecuzione. Questo è quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto, enunciata in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un ente comunale nei confronti di un'impresa appaltatrice, creditrice di determinate somme.

Premesso che “quando un'opposizione a decreto ingiuntivo viene dichiarata inammissibile la formazione della cosa giudicata in senso formale e, quindi, l'effetto propulsivo della possibilità di mettere ulteriormente in discussione la situazione giuridica riconosciuta dal decreto ingiuntivo, si verifica allorquando la relativa sentenza passa in cosa giudicata, non è cioè più impugnabile con i mezzi ordinari”, dunque il rito viene perfezionato, nel caso in cui si presentino in un momento successivo circostanze idonee ad incidere sulla situazione di fatto, allora l'interessato dovrà utilizzare altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, siano essi ordinari o straordinari. Nel caso di specie, per semplificare, la Corte afferma che “se il debitore, una volta notificatogli il decreto o anche prima della sua notificazione abbia pagato, non è sostenibile che debba proporre l'opposizione al decreto per ottenere che il relativo fatto estintivo sia accertato e deducibile contro l'accertamento contenuto nel decreto”. Dunque, sede dedicata al fine di far valere fatti sopravvenuti non è l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso esso non sia più esperibile per una delle cause sopra citate, ma, a seconda delle circostanze sostanziali, autonoma azione di accertamento negativo, opposizione al precetto o opposizione all'esecuzione.


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