Data: 24/03/2014 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6328 del 19 Marzo 2014. Diritto allo sciopero e tutela della pubblica incolumit�: due interessi costituzionalmente garantiti i quali, nel caso in cui si debba operare un bilanciamento, subirebbero sicuramente restrizioni reciproche. La tutela dell'integrit� fisica, quindi della pubblica incolumit�, � in linea generale interesse sicuramente prevalente rispetto al primo, poich� facente parte del c.d. �nucleo duro� della Costituzione (diritti fondamentali), nonostante entrambi gli interessi abbiano in parte natura pubblicistica. E in effetti quest'ultimo interesse � prevalso nel caso di specie in cui il giudice del lavoro � stato chiamato a pronunciarsi in merito al licenziamento inflitto ai dipendenti coinvolti, dovendo dunque valutare la portata lesiva di una protesta scaturente dalla messa in cassa integrazione a zero ore.


Gli stessi infatti, avuta la notizia, hanno inscenato una clamorosa protesta attraverso l'occupazione di un bene aziendale, un carro ponte posto a dieci metri dal suolo, costringendo in tal modo il datore di lavoro a sospendere la produzione dell'intera linea produttiva. A seguito di tale evento i lavoratori erano stati licenziati. Essi avevano impugnato il licenziamento, considerato illegittimo poich� basato sulla libera espressione del loro diritto di sciopero. Il giudice del merito ha ritenuto tuttavia che tale condotta, riconducibile al diritto di manifestazione e sciopero in capo ai lavoratori, sia stata per� totalmente sproporzionata, ponendo di fatto in pericolo sia l'incolumit� dei lavoratori coinvolti che degli impianti occupati, creando un indebito pericolo per la pubblica incolumit�. La condotta antigiuridica � stata correttamente valutata dal giudice d'appello, il quale ne ha fornito compiuta motivazione, e la Suprema Corte ha confermato la circostanza dell'essere venuto meno, a seguito dell'episodio, del rapporto fiduciario che lega datore e dipendenti, legittimando di conseguenza la sanzione del licenziamento.


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