Data: 31/03/2014 14:40:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 6312 del 19 Marzo 2014. Le Sezioni Unite si pronunciano circa la delicata questione dell'equa riparazione per indebito protrarsi della durata processuale. La domanda volta all'ottenimento di somme a titolo di equa riparazione del danno, provocato dal giudice per eccessiva durata del processo (in questo caso, un processo amministrativo) può riguardare soltanto tale processo in sé e non il ritardo nel pagamento conseguito alla condanna. Per valutare se sussiste ulteriore responsabilità per irragionevolezza della durata del processo occorre esaminare non l'entità temporale del ritardo nel pagamento quanto la durata del processo esecutivo incardinato al fine del recupero delle somme: se esso risulta di durata inferiore ai tre anni e si è concluso con ordinanza di assegnazione del credito, allora dovrà essere rigettata la seconda domanda di risarcimento per equa riparazione. Questo l'importante principio enunciato dalla Corte.


Nel caso di specie appunto il privato, dopo aver ottenuto dalla Corte d'Appello decreto definitivo di condanna ex legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) ha esperito nei confronti dell'amministrazione giudiziaria competente ulteriore azione esecutiva volta al recupero delle somme dovute. Poichè si tratta di nuovo e autonomo processo, nella valutazione della durata dello stesso valgono i medesimi principi generalmente applicati; in mancanza dei presupposti, non è dunque possibile ottenere pronuncia di condanna dell'amministrazione competente alla rifusione di una seconda somma a titolo di ristoro. Precisano infatti le Sezioni Unite che l'indennizzo per il diritto all'esecuzione delle decisioni interne deve essere fatto valere soltanto mediante ricorso diretto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Risulta chiaro dalla lettera della sentenza – la quale si articola in diversi punti e della quale è in questa sede operata un'estrema sintesi - come sia necessario distinguere tra una prima “fase” di cognizione da una seconda “fase” di esecuzione forzata, procedimenti tra loro distinti e autonomi. Il ricorso è rigettato.


Tutte le notizie