|
Data: 26/03/2014 12:00:00 - Autore: A.V. Nell'ottica di semplificazione del quadro legislativo esistente e dell'emanazione di disposizioni tese al rilancio e alla crescita dell'economia, il c.d. "decreto del fare" (d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, in legge, n. 98/2013) è intervenuto significativamente anche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, apportando diverse novità al d. lgs. n. 81/2008 (c.d. "Testo unico di sicurezza e salute del lavoro"). Tra i principali temi di intervento, esposti di seguito, particolare rilievo assumono le disposizioni relative agli obblighi documentali e formativi, alle notifiche e alle comunicazioni, alle verifiche delle attrezzature, alle prestazioni di breve durata e alla soppressione delle certificazioni sanitarie, ai cantieri e alla prevenzione incendi, tutte finalizzate a semplificare e snellire gli adempimenti formali e burocratici richiesti in materia. Limiti ed esoneri dall'obbligo del "Duvri"La principale novità introdotta dal c.d. "Decreto del fare" riguarda le semplificazioni formali in materia di sicurezza sul lavoro, relative agli adempimenti concernenti il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze", il c.d. "Duvri", disciplinato dall'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008. Per i settori a basso rischio infortunistico, ex art. 26, nuovi commi 3 e 3-bis, è prevista, quale valida alternativa al Duvri, la possibilità che il datore di lavoro committente elabori "un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze" ovvero individui un proprio incaricato "in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito", per sovrintendere e vigilare alla cooperazione e al coordinamento. Dell'individuazione di detto incarico deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o d'opera. L'individuazione delle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentita la Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), sulla base "di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'Inail" (ex art. 29, comma 6-ter, T.U.). Secondo il comma 3-bis dell'art. 26 del T.U., l'esonero dall'obbligo di redigere il Duvri (o la misura alternativa prevista) viene esteso, inoltre, ai "servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno", sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o particolari, intendendo per uomini-giorno, "l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori". Formazione e aggiornamentoIl d.l. n. 69/2013 ha introdotto anche norme tese ad evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento, sia per i responsabili e addetti del servizio protezione (Rspp-Aspp) che per i dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In particolare, i nuovi commi 5-bis e 14-bis, rispettivamente, degli artt. 32 e 27 del T.U., prevedono per entrambe le categorie che, in tutti i casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano in tutto o in parte, venga riconosciuto "il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati". Comunicazioni e notificheIn materia di comunicazioni e notifiche, la novità più rilevante del decreto riguarda l'obbligo per gli insediamenti produttivi, che hanno ad oggetto la "costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti", di trasferire gli elementi informativi (individuati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione) nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni allo Sportello Unico per le attività produttive, in luogo della notifica obbligatoria all'organo di vigilanza competente per territorio (art. 67 T.U.). La trasmissione delle informazioni verrà garantita in via informatica e telematica, anche a mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Altra rilevante novità in materia di comunicazioni e notifiche, riguarda le modalità di denuncia degli infortuni sul lavoro. Viene abrogato, infatti, l'art. 54 del d.p.r. n. 1124/1965 ("T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e modificato l'art. 56 del medesimo, stabilendo che "le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio, acquisiscono dall'Inail, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni". Inoltre, al secondo comma dell'art. 56 viene previsto che, entro quattro giorni dalla presa visione, dei dati Inail relativi alle denunce di infortuni, le direzioni territoriali del lavoro, settore ispezione del lavoro, procedano su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Inail stessa, all'apertura di un'inchiesta. Verifiche delle attrezzatureIn merito alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro che, ex art. 71 del d. lgs. n. 81/2008, mirano a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini di sicurezza, il decreto del fare, per agevolare le imprese nell'adempimento dei relativi obblighi, ha provveduto, innanzitutto, a ridurre il termine della prima verifica, di competenza Inail, da 60 a 45 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi degli altri soggetti pubblici (Asl o Arpa) ovvero di soggetti privati abilitati, che vengono pertanto equiparati ai primi, acquistando "la qualifica di incaricati di pubblico servizio". Per le successive verifiche, il decreto ha, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (Inail, Arpa, Asl) di provvedervi entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro (anche avvalendosi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, sempre a spese del datore di lavoro), ovvero di comunicare entro 15 giorni dalla stessa, l'eventuale impossibilità di effettuare tali verifiche, consentendo così al datore di lavoro di rivolgersi legittimamente a soggetti privati abilitati, a proprie spese. Adempimenti nei cantieriDiverse le semplificazioni previste dal decreto del fare anche in ordine agli adempimenti nei cantieri. La principale novità riguarda l'esclusione dalla disciplina prevista dal T.U. per i cantieri temporanei e mobili (art. 88) dei "piccoli lavori", ovvero quelli con durata presunta non superiore a "dieci uomini-giorno" e finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture per servizi. Inoltre, tra le misure di semplificazione nei cantieri, viene demandato ad apposito decreto "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", il compito di individuare modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera. Il decreto prevede, infine, l'effettuazione di alcune comunicazioni (nei casi riguardanti le esposizioni a rischi chimici, cancerogeni, fisici o biologici) per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Prestazioni di breve durata e certificazioni sanitarie In ordine agli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, col fine di evitare la ripetizione, per ragioni meramente formali, di adempimenti già posti in essere dal lavoratore o da altri datori di lavoro e tenere, quindi conto, degli obblighi già assolti durante l'anno solare (come, ad esempio, la necessità di sottoporre a visita medica di controllo il lavoratore per ogni prestazione lavorativa), il decreto del fare ha previsto l'individuazione di misure di semplificazione, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento), da attuare con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute (art. 3, comma 13-bis T.U.). Misure analoghe, tese a semplificare gli adempimenti burocratici esistenti, sono state previste dal decreto relativamente ai lavoratori non a rischio, prevedendo l'abrogazione di alcuni obblighi in materia di certificazioni sanitarie. Prevenzione incendiPer quel che concerne la prevenzione incendi, l'art. 38 del decreto dispone l'esenzione, per gli enti e i privati di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato al d.p.r. n. 151/2011 ("Regolamento di prevenzione incendi"), dalla presentazione dell'istanza preliminare, qualora gli stessi siano in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Gli stessi soggetti (tra cui, le attività di demolizioni di veicoli; le strutture turistico-ricettive all'aria aperta; gli asili nido; ecc.), possono presentare l'istanza preliminare, in materia di valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti che comportino un aggravio delle previgenti condizioni di sicurezza antincendio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 151/2011. |
|