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Data: 11/07/2019 09:00:00 - Autore: Il diritto in pillole La contrattazione collettiva nel pubblico impiego è assoggettata, nel nostro ordinamento, a una disciplina peculiare rispetto a quella dell'impiego privato. Vediamo, quindi, quali sono i suoi tratti caratteristici.
La disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego[Torna su] Innanzitutto, il principale elemento di specialità risiede nel fatto che la contrattazione collettiva nel pubblico impiego è disciplinata dalla legge, in particolar modo dal decreto legislativo numero 165/2001. Essa pertanto non è lasciata del tutto nelle mani delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati, che sono invece coloro che stabiliscono le regole e le procedure della contrattazione nel settore privato. L'ARAN[Torna su] Altra caratteristica distintiva della contrattazione collettiva nel pubblico impiego è data dalla presenza dell'ARAN. Si tratta, nel dettaglio, di un soggetto al quale è affidato istituzionalmente il compito di rappresentare legalmente le pubbliche amministrazioni nella stipula dei contratti collettivi. Tale circostanza ha un'importante conseguenza, ovverosia la vincolatività dei contratti collettivi sottoscritti dall'ARAN per le amministrazioni dagli stessi interessate. Contrattazione collettiva nel pubblico impiego: la rappresentatività[Torna su] Anche sul versante della rappresentanza dei lavoratori, la contrattazione collettiva nel pubblico impiego segue delle regole sue proprie. Infatti, la rappresentatività delle associazioni sindacali è misurata secondo dei parametri di accertamento oggettivi, che è la legge stessa a prevedere. In particolare, i contratti collettivi nazionali sono stipulati dalle organizzazioni sindacali che nel comparto hanno una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale. I comparti[Torna su] Si è appena fatto cenno ai comparti. Ma di cosa si tratta? I comparti sono le unità fondamentali della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che oggi sono quattro, ovverosia:
Nel comparto funzioni centrali sono confluiti i ministeri, le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli altri enti; nel comparto funzioni locali, invece, è confluito il vecchio comparto "Regioni - autonomie locali". I livelli della contrattazione collettiva nel pubblico impiego[Torna su] La contrattazione collettiva nel pubblico impiego si sviluppa su due livelli:
Contrattazione collettiva nazionaleNel dettaglio, la contrattazione collettiva nazionale è fatta a livello di singolo comparto e disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali; le sue modalità di svolgimento sono dettate dal decreto legislativo numero 165/2001. In alcune materie la contrattazione collettiva nazionale è possibile solo entro i limiti previsti dalla legge (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità), mentre in altri è del tutto esclusa (organizzazione degli uffici, materie oggetto di partecipazione sindacale, materie afferenti alle prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, personale non soggetto alla privatizzazione). Contrattazione collettiva integrativaLa contrattazione collettiva integrativa, invece, è fatta a livello della singola amministrazione con il fine di assicurare dei livelli adeguati di efficienza e produttività dei servizi pubblici. Può anche riguardare più amministrazioni. Tale contrattazione, in ogni caso, si svolge sulle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali e rispettando i vincoli e i limiti dagli stessi stabiliti. Anche le procedure e i soggetti negoziali sono previsti dalla contrattazione nazionale. Contratti intercompartimentaliIn alcuni casi, vengono stipulati anche i cc.dd. accordi quadro, che appartengono al livello intercompartimentale e riguardano argomenti o aspetti di interesse comune di tutti i lavoratori del settore pubblico. Le fasi della contrattazione collettiva nel pubblico impiego[Torna su] Resta infine da dire che la contrattazione collettiva nel pubblico impiego si articola su più fasi, tutte previste e disciplinate dal decreto legislativo numero 165/2001. La prima fase è quella detta preliminare, che ha ad oggetto, tra le altre cose, la predeterminazione delle risorse necessarie per realizzare l'oggetto della contrattazione. Vi è poi la fase contrattuale vera e propria, che si conclude con una sorta di pre-intesa, da assoggettare ai necessari controlli. Proprio questi ultimi sono l'oggetto della cd. fase di controllo e riguardano il testo e i conti. Il momento successivo è rappresentato dalla fase del perfezionamento, che si conclude positivamente quando il testo riceve il consenso di almeno il 51% di rappresentatività intesa come media tra il dato elettorale e il dato associativo. Se non si raggiunge tale soglia, per il perfezionamento è richiesto il 60%, da computare prendendo in considerazione il solo dato associativo. Una volta perfezionato, il contratto collettivo viene pubblicato in gazzetta ufficiale, con funzione di pubblicità notizia.
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