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Data: 25/03/2014 23:00:00 - Autore: Sabrina Caporale
Corte di Cassazione, Sezione I Civile,
sentenza 26 febbraio – 21 marzo 2014, n. 6755.
“Lo stato di
adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la
mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che
il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si
trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo
stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono
sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che
renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo,
inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie
responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne
nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il
disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al
suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389;
Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563)”.
È quanto affermato dalla Corte d‘Appello di Torino e, poi
ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare lo stato di
adottabilità di due minori, sul presupposto che nessun “possibile sviluppo sufficientemente
equilibrato [si sarebbe potuto verificare] in seno alla famiglia di origine". In
particolare, - osservavano i giudici della Corte territoriale -"il padre era
risultato del tutto assente (…)ma anche nella vita dei figli. La madre, invece,
pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i
figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle
dei servizi sociali, da un «"disturbo della personalità" con
"funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi
ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone"
e con spunti persecutori che non le permettevano (…) un minimo di
consapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa viveva
(…) con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità,
reagiva con comportamenti aggressivi che puntualmente venivano rimossi dalla
memoria». Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato «una
situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica» a carico dei
minori, che accusavano «sintomi di stress post traumatico che rimandavano ad
episodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e
propri maltrattamenti, negati, perché rimossi, dalla madre".
È su tali
circostante che la Suprema Corte non ha dubbi nel dichiarare e confermare, ancora una volta, lo stato
di adottabilità dei due minori sopra citati.
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