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Data: 27/03/2014 11:20:00 - Autore: Avv. Riccardo Carlone
Contratto
di trasporto aereo. Natura giuridica del rapporto intercorrente. Fattispecie
di cancellazione del volo. Conseguenze. Risarcimento
del cd. “danno supplementare”. Richiamo alla normativa Comunitaria. (Avv.
Riccardo Carlone – www.studiocarlone.it) Il proliferare delle
Compagnie aeree “low cost” nell'ultimo decennio se da una parte ha permesso un
ampliamento dell'offerta e l'abbassamento dei prezzi applicati all'utente finale,
dall'altra, indubbiamente, proprio per il tentativo del vettore di ottimizzare
i costi, ha comportato una diminuzione della qualità del servizio e, statisticamente,
un aumento del numero di tratte cancellate o partite in ritardo rispetto all'orario
pattuito. Analizzando, quindi, gli aspetti
“patologici” del contratto in queste evenienze bisogna partire dal noto presupposto
che attraverso l'acquisto di un biglietto aereo intercorre tra l'utente e la Compagnia
aerea un contratto di trasporto aereo a prestazioni corrispettive con
obbligazione di “risultato”, la cui causa consiste nel trasferimento, verso
corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro, regolamentato, fra le
altre: i) dagli artt. 941 e ss. del cod. nav. posti in materia di trasporto di
persone e bagagli nella navigazione aerea, con particolare riguardo agli artt.
947, 949 e 949 bis cod. nav. il
disposto dei quali, se da una parte prescrive come “Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione
del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli
stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e
possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era
loro impossibile adottarle” (estratto dall'art. 949 bis cod. nav.) dall'altra rimanda, per l'individuazione dei correlati
diritti disattesi del passeggero, alla normativa Comunitaria (art. 947 cod.
nav.); ii) dal Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004 che dispone per i
Paesi Membri “regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato”. Passando a trattare la cennata
casistica di cancellazione unilateralmente disposta dal vettore aereo del volo,
secondo la normativa richiamata, nel caso ciò avvenga con mancata, e provata, tempestiva
comunicazione da parte della Compagnia – supportata dall'offerta di una soluzione
alternativa e comunque manifestata secondo i principi di buona fede contrattuale
– determina un inadempimento della stessa al correlato obbligo contrattuale
assunto nei confronti della propria controparte contrattuale, aggravato ove sia
accomunato anche (come spesso accade quando il cliente ignaro della
cancellazione si reca ugualmente presso l'aeroporto) anche all'accessorio
disatteso obbligo di assistere i clienti nel ricercare soluzioni di viaggio
alternative all'imprevista cancellazione. Per fattispecie come
quelle esaminate, il già citato Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 – che potrà essere utilizzato anche in
ragione dell'espresso rinvio operato alla normativa Comunitaria dall'art. 947
cod. nav. in caso di negato imbarco, di
soppressione o ritardo della partenza - istituisce regole comuni in materia
di “compensazione” ed assistenza ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco,
di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Nello specifico l'art. 1,
n.1, del Regolamento, intitolato all'“Oggetto”, prevede espressamente: “Il presente regolamento stabilisce, alle
condizioni specificate, i diritti
minimi dei passeggeri in caso di: a)negato imbarco a
passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo” L'art. 5 del citato
Regolamento dispone che: “in caso di
cancellazione del volo ai passeggeri interessati a) è offerta l'assistenza
del vettore operativo… b)
spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo …”. La suddetta compensazione
pecuniaria non è dovuta, da parte del vettore aereo, laddove dimostri di aver
assolto a specifici oneri informativi nei confronti dei passeggeri previsti nel
comma 1 del citato articolo 5 del Regolamento. Oneri non soddisfatti
dalla Compagnia convenuta nella classica fattispecie in analisi in quanto
accade che, usualmente, il passeggero apprenda della cancellazione del volo
solo in prossimità della partenza. Risulta, in questi casi ed
ai sensi di Legge (art. 4, comma 3 del Regolamento che recita come “In caso di negato imbarco a passeggeri non
consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare
una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7
e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.”) innanzitutto dovuto all'utente
l'indennizzo forfettario e standardizzato di euro 250,00 pro capite quale c.d. “compensazione
pecuniaria”, previsto e disciplinato dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento
CE n. 261/2004 che dispone come “Quando è
fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una
compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori
o pari a 1 500
chilometri”. Nonché il risarcimento del
cd. “danno supplementare” ex art. 12 del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n.
261/2004. Il sopracitato combinato
fra gli artt. 1, 5 e 7 del Regolamento prevede, infatti, solo i “diritti minimi”
dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Il successivo art. 12
precisa anche invece che “il presente
regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento
supplementare”, dovendosi intendere con tale locuzione la salvezza del
diritto dei clienti della Compagnia inadempiente a vedersi risarciti anche gli
ulteriori danni patrimoniali subìti a causa della cancellazione del volo, in
applicazione della normativa nazionale in materia. Tale disposizione consente
quindi al Giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno
occasionato ai passeggeri dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo
sulla base di un fondamento giuridico diverso dal Regolamento n. 261/2004, vale
a dire, segnatamente, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o
dal diritto nazionale (Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III,
13.10.2011). Pertanto ben potrà
affermarsi che le misure uniformi e immediate adottate ai sensi del Regolamento
n. 261/2004 non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in
cui lo stesso inadempimento del vettore aereo ai suoi obblighi contrattuali
causi loro anche danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano
intentare comunque ed autonomamente le azioni di risarcimento dei detti danni (Corte di Giustizia Europea sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA). Il richiamo fatto sul tema
dalla Giurisprudenza Comunitaria, poi, alla convenzione di Montreal o dal
diritto nazionale (ut supra Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III,
13.10.2011), comporta l'applicabilità all'Istituto del “risarcimento
supplementare”: i) degli artt. 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal,
applicabili, in virtù dell'art. 3, n. 1, del Regolamento n. 2027/97, alla
responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Stato
membro, che precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o alla
cancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni
dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte dei
vettori responsabili di un danno derivante dall'inadempimento del contratto di
trasporto aereo; ii) della normativa Nazionale disposta in materia di
inadempimento contrattuale e danni collegati ad esso risarcibili alla parte
adempiente. Nessun dubbio, quindi, che
al risarcimento del danno per inadempimento del contratto di trasporto aereo
previsto dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento CE n. 261/2004, possa
essere aggiunto il danno patrimoniale subito per la perdita del volo (conforme
a tale impostazione sempre Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III,
13.10.2011, n.83/10 e, per la Giurisprudenza Nazionale di merito applicativa:
Trib. Roma Sez. IX, Sent. 23-05.2011; Giudice di Pace Milano Sez. IV,
02-09-2010) secondo i principi generali previsti dal Codice Civile ex artt. 1681,
1218 e 1223 e dagli artt. 5 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004. Di diversa natura, invece,
è il diritto dell'utente a vedersi risarcito il danno non patrimoniale subìto a
causa della cancellazione del volo aereo. Sul tema la Corte di
Giustizia UE, sez. III, con la già annotata Sentenza 13 ottobre 2011,
n°C-83/10, ha dichiarato che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi
dell'art. 12 del Regolamento CE n.261/2004, può essere un danno di natura non
solo materiale, ma anche morale (“..occorre
ricordare che, nella sua sentenza 6
maggio 2010, causa C-63/09, Walz, la Corte ha dichiarato che i termini
<> e
<>, contemplati al contemplati al capitolo III
della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essere
intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli
di natura morale. Ne consegue che il danno suscettibile di risarcimento, ai
sensi dell'art. 12 del regolamento n.261/2004, può essere un danno di natura
non solo materiale, anche morale”. Cfr. anche Trib. Roma Sez. IX, Sent.,
17-02-2012). Nella casistica dibattuta
va analizzato il turbamento psichico connesso innegabilmente alla mancata
esecuzione del contratto di trasporto da parte del vettore aereo conosciuta
solo nell'imminenza della partenza (si pensi ove trattasi di una programmata
vacanza) nonché di ogni obbligo di assistenza previsto dall'art.5 lett. a) del
Regolamento CE n.261/2004. La Giurisprudenza,
infatti, in più occasioni ha riconosciuto, tra i danni soggetti a risarcimento
a titolo non patrimoniale, il pregiudizio subito dal turista per non aver
goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato
prima della partenza, imputabile a terzi. Il turista, è stato
evidenziato, si trova in una condizione di disagio e sofferenza per non aver
potuto usufruire in modo completo di un'occasione di svago, riposo, piacere,
come realizzazione della propria libertà individuale e personalità, in
violazione, dunque, degli artt.
2 e 32 Cost (Cfr. tra le altre: Trib. Foggia Sez. I, 13 settembre 2012; Trib.
Cagliari Sent., 27 febbraio 2008; Giudice di pace Roma, 12 dicembre 2007; App.
Milano Sez. II, 14 febbraio 2003). Usufruire di un periodo di
riposo, ancorché breve, senza subire disagi o alterazioni della normale
programmazione data a quel particolare momento dell'esistenza costituisce,
quindi, un vero e proprio diritto rilevante giuridicamente nelle ipotesi di inadempimento
del contratto di trasporto aereo. Appare, ormai, ultroneo
distinguere tra le singole voci danno (es. morale soggettivo, esistenziale),
poiché le stesse vengono tutte assorbite nell'ambito del danno non patrimoniale
e meritano in ogni caso ristoro. A tal fine, invece, rileva
come nell'ambito del “disagio psicofisico
conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza
programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova
anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori
dell'attore… non possono formare oggetto di prova diretta…” (Cass. Civ.
Sez. III, 11-05-2012, n.7256). Nel caso in esame, allora, i parametri - necessari e sufficienti -
cui guardare per la liquidazione del danno non patrimoniale sono già
rappresentati da: l'inadempimento contrattuale, la violazione degli obblighi di
assistenza normativamente previsti, il tempo di vacanza inutilmente trascorso e
l'irripetibilità dell'occasione perduta. Liquidazione che dovrà
essere computata, caso per caso, valutando la gravità della condotta
illegittima della Compagnia e le conseguenze che ne sono derivate, il tutto in
applicazione del criterio della liquidazione secondo equità del danno, conforme
alle disposizioni normative del Codice Civile (art. 1226 c.c.), qualora
manchino, non per colpa dell'istante ma per oggettiva impossibilità di
quantificazione, criteri obiettivi per la esatta valutazione del pregiudizio
considerato (Cass. Civ. 04.09.1990 n. 9118 e ss.), ed in ossequio al corollario che prevede come, nelle
cause relative a rapporti giuridici derivanti da contratti, il Giudice debba
accertare ex art. 2697 c.c. (iuxta
alligata ac probata) l'an debeatur,
e dopo aver così accertato l'an debeatur
può raggiungere il quantum debeatur
con valutazione equitativa utilizzando lo strumento di cui all'art. 1226 c.c. Volendo in definitiva dare
una impostazione pratica dell'approfondimento sin qui operato, nonché dell'opera
richiesta al legale incaricato da un proprio assistito di azionarsi nei confronti
della Compagnia aerea colpevole di aver unilateralmente disposto la
cancellazione del volo senza preventiva e tempestiva comunicazione, omettendo
di adempiere ai minimi obblighi di assistenza del passeggero e di offerta della
soluzione alternativa, ne consegue come il professionista dovrà nell'atto introduttivo
del giudizio in primis richiedere di accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale del vettore al contratto di trasporto
intercorso fra le parti e agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 5
lett. a) del Regolamento CE n.261/2004, in seconda battuta di accertare e
dichiarare il conseguente diritto dell'utente a vedersi risarcito il danno
collegato a tale inadempimento a titolo di “compensazione pecuniaria” ammontante
ad Euro 250,00, così come previsto e calcolato dal Regolamento CE n. 261/2004,
in ulteriore e cumulativa istanza di accertare e dichiarare il diritto dello
stesso al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale a titolo di cd. “danno
supplementare” ex art. 12 del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004. www.studiocarlone.it
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