Data: 27/03/2014 09:05:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 5 dicembre 2013 � 24 marzo 2014, n. 13833.

�Il divieto della reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: sicch�, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilit� di elevare la pena comminata per singoli elementi (cos� Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013)�.

� quanto di recente affermato e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13833 dello scorso 24 marzo 2014.

La vicenda aveva ad oggetto il delitto di cui all'art. 458 c.p., cos� addebitato ad un cittadino pugliese �per aver contraffatto un bollettino di versamento della somma di Euro 724,88 in favore dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., apponendovi un falso timbro di quietanza per far risultare il pagamento, in realt� mai avvenuto, di canoni del consumo di acqua del condominio di cui era stato amministratore�.

Ebbene, la Corte d'Appello di Lecce, dinanzi alla quale si celebrava il giudizio di secondo grado, aveva in verit�, riqualificato il fatto come �falso in scrittura privata�, gi� in primo grado configurato alla stregua degli artt. 477 e 482 cod. pen, reati, a ben vedere, puniti in maniera pi� lieve del precedente.

L'imputato proponeva cos� ricorso per Cassazione, che veniva, pertanto, accolto quanto alle argomentazioni sopra riportate.


Tutte le notizie