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Data: 27/03/2014 09:05:00 - Autore: Sabrina Caporale![]() Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 5 dicembre 2013 � 24 marzo 2014, n. 13833. �Il divieto della reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: sicch�, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilit� di elevare la pena comminata per singoli elementi (cos� Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013)�. � quanto di recente affermato e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13833 dello scorso 24 marzo 2014. La vicenda aveva ad oggetto il delitto di cui all'art.
458 c.p., cos� addebitato ad un cittadino pugliese �per aver contraffatto un bollettino di versamento della somma di Euro Ebbene, la Corte d'Appello di Lecce, dinanzi alla quale si celebrava il giudizio di secondo grado, aveva in verit�, riqualificato il fatto come �falso in scrittura privata�, gi� in primo grado configurato alla stregua degli artt. 477 e 482 cod. pen, reati, a ben vedere, puniti in maniera pi� lieve del precedente. L'imputato proponeva cos� ricorso per Cassazione, che veniva, pertanto, accolto quanto alle argomentazioni sopra riportate. |
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