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Data: 27/03/2014 12:30:00 - Autore: Avv. Francesco Verdebello di FRANCESCO VERDEBELLO - fverdebello@virgilio.it - Contratto di agenzia: la cassazione, prendendo le distanze dalla corte di giustizia dell'u.E, ha stabilito che la valutazione se sia piu' favorevole all'agente l'indennita' di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.C. Rispetto a quella prevista dagli accordi economici collettivi va fatta al momento dello scioglimento del rapporto di agenzia (ex post) e non all'atto della sottoscrizione (ex ante) del contratto. Cass. Civ. Sez. Ii, sent., 21-02-2014, n. 4202 - Secondo la storica sentenza della Corte di Giustizia UE del 23.03.2006, n. C-465/04, la valutazione della maggiore convenienza per l'agente dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dagli Accordi Economici Collettivi rispetto a quella di cui all'art. 1751 c.c. non deve essere effettuata ex post, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, perchè tale criterio introdurrebbe un elemento di debolezza (siccome aleatorio) a discapito dell'agente stesso, il quale non sarebbe in grado di soppesare, all'atto della stipulazione del contratto, quale sarebbe la convenienza economica per lui della pattuizione relativa all'indennità. Tuttavia la giurisprudenza di merito successiva, a cui ha oggi aderito la Cassazione, è invece di diverso avviso ed è ormai consolidata nel ritenere che il raffronto tra la disciplina legale e quella prevista dagli Accordi economici collettivi va fatto con riferimento al caso concreto e quindi ex post, non ritenendosi argomentazione di rilievo in senso contrario la possibile esclusione di elementi di aleatorietà a scapito dell'agente in una valutazione ex ante, ossia al momento della sottoscrizione del contratto d agenzia, dell'indennità in discorso. Ne consegue, pertanto, che in tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall'art. 1751 c.c., può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l'agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Quest'ultimo pertanto ha l'onere di provare in giudizio, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l'onere di provare il contrario, anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi. A modesto parere di chi scrive, tale sentenza, lungi dal porsi in contrasto con la Direttiva europea 86/653/CEE, ne interpreta benissimo la ratio ispiratrice e, anche se può sembra paradossale, credo che si possa dire che la Cassazione, a differenza della Corte di Giustizia UE, abbia interpretato la norma nazionale in maniera del tutto conforme alla lettera ed allo scopo della su citata Direttiva, diversamente da quando abbia fatto la Corte di Giustizia che probabilmente non ha tenuto conto di alcuni elementi normativi che depongono a favore dell'indagine postuma e non preventiva sul trattamento di fine rapporto più favorevole all'agente. Articolo 17 Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86/653/CEE) 2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui: - il pagamento di tale indennità sia EQUO, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Articolo 19 Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 A DETRIMENTO dell'agente commerciale. Il richiamo all'equità di cui alla stessa Direttiva non può che tradursi nella raffronto in concreto e non in astratto delle due indennità, alla luce dell'effettivo svolgimento del rapporto. FRANCESCO VERDEBELLO - fverdebello@virgilio.it
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