Data: 31/03/2014 09:40:00 - Autore: L.S.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, ha affermato che � da ritenersi corretta l'esclusione della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento qualora non risultino dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze ingiustificate asserite dal datore, intese nella loro materialit�.

In particolare la Suprema Corte ha ricordato che "il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, pu� limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettivit�, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile."  

Tuttavia "solo la pacifica verificazione dell'assenza esonera il datore di lavoro all'onere della prova impostogli dall'art. 5 della citata legge (comportando, dall'altra parte, che il lavoratore inadempiente possa liberarsi della responsabilit� provando la non imputabilit� della mancata prestazione).".

Nella specie - evidenziano i giudici di legittimit� - non risultano dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore, intese nella loro materialit�, essendo peraltro tali assenze contestate nel processo dal lavoratore. N� pu� ritenersi sufficiente a dimostrare le assenze la mera indicazione delle stesse nell'atto di contestazione disciplinare, restando altres� irrilevante la mancata adduzione di giustificazioni da parte del lavoratore in sede disciplinare.


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