Data: 29/03/2014 11:30:00 - Autore: A.V.
Esiste una vasta giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale cosiddetto da "vacanza rovinata", per tale intendendosi il disagio di ordine psico-fisico derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata. 
Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo (sentenza numero 110 del 30 gennaio 2014) � tornata sul tema, confermando quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del danno in questione � validamente fornita mediante la dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico
Nel caso di specie, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere la parte convenuta messo a disposizione un appartamento per uso vacanze non corrispondente a quanto da essi richiesto
Alla luce delle prove testimoniali (i teste riferivano che l'appartamento veniva consegnato in precarie condizioni igieniche, che gli utensili da cucina erano arrugginiti o rotti e che non furono effettuati gli interventi di riparazione e/o sostituzione richiesti a pi� riprese dagli attori) e dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio (la superficie del locale in cui era presente un letto a castello era di 4,2 mq e non di 8 mq, cio� lo spazio minimo necessario per qualificare un vano come camera da letto singola), il Tribunale ritiene sussistere la responsabilit� del prestatore del servizio turistico che assume un'obbligazione di risultato e che nel caso di specie aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste e a quanto ragionevolmente poteva attendere un turista di media aspettativa
Essendosi il convenuto reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e non avendo il convenuto dimostrato che l'inadempimento fosse stato determinato da impossibilit� della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il Tribunale lo condanna al risarcimento del danno patrimoniale
Quanto al danno non patrimoniale, secondo il giudice di merito, la prova del danno da vacanza rovinata � intrinseca nella dimostrazione dell'inadempimento e gli stati psichici dell'attore sono desumibili dalla mancata realizzazione dello scopo vacanziero.
Gio

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