Data: 31/03/2014 10:50:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 6835 del 24 Marzo 2014. L'istituto del fallimento, cos� come previsto dall'ordinamento (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, c.d. legge fallimentare), � applicabile allorch� in una societ� si riscontri l'attivit� d'impresa, �ogni qual volta vi sia l'economicit� obiettiva della gestione, intesa come proporzionalit� fra costi e ricavi�. Non � invece sottoponibile a fallimento la societ� che dimostri la finalit� mutualistica pura della propria attivit�, priva di fatto del carattere della commercialit�.


Nel caso di specie una societ� cooperativa, contumace in primo grado, � stata dichiarata dal Tribunale sottoposta a procedura di fallimento, decisione confermata anche in secondo grado di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la cooperativa, lamentando l'inapplicabilit� della procedura fallimentare data appunto la finalit� mutualistica della societ� stessa. Secondo la Suprema Corte tuttavia la prova di esercizio di primaria attivit� mutualistica non sarebbe stata raggiunta n� in primo n� in secondo grado di giudizio. Grava infatti sull'istante �l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualit� di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilit��. Inoltre, � ammessa dal nostro ordinamento la fallibilit� delle imprese cooperative che svolgano attivit� commerciale, �stabilendo che esse sono sottoposte anche a fallimento, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione�. La cooperativa, per escludere il proprio fallimento, avrebbe dovuto rilevare la propria natura agricola, o provare la mutualit� della propria attivit�. Non essendo stata raggiunta piena prova in alcuna delle predette circostanze � emergendo al contrario la presenza di finalit� di lucro - la Cassazione ha respinto il ricorso confermando la sentenza impugnata.


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