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Data: 30/03/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 7105 del 26 Marzo 2014. Le sanzioni disciplinari sono normalmente irrogabili all'interno dell'azienda sulla base di un codice etico reso noto a tutti i dipendenti. Ma ci sono casi in cui dette sanzioni – ad esclusione di quelle espulsive come il licenziamento, per il quale occorrono determinate cautele – possono essere irrogate anche in assenza di idonea pubblicità? Nel caso di specie un dipendente, dopo aver inviato un fax contenente accuse gravi e non fondate su prove a un dirigente e ad altri colleghi, è stato sospeso dal servizio per un mese. Contro tale decisione lo stesso ha proposto impugnazione, ma la legittimità della sanzione è stata confermata sia in primo che in secondo grado di giudizio. Contro tale statuizione l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione. Se il codice etico adottato dall'azienda, adeguatamente pubblicizzato, è idoneo a fondare responsabilità disciplinare, essa è comunque riscontrabile anche nel caso in cui risulti violato il c.d. “minimo etico”, per questo intendendosi la violazione sia di norme di rilevanza penale che comportamenti percepibili dal dipendente stesso come illeciti. La Suprema Corte rileva come in questo caso “non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta”. La gravità della condotta tenuta dal dipendente era tale per cui chiunque ne avrebbe compreso la portata lesiva non solo sul piano disciplinare ma anche penale. Il ricorso è rigettato. |
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