Data: 09/04/2014 11:20:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 7108 del 26 Marzo 2014.

A norma dell'art. 5 della legge 604/1966 ("norme sui licenziamenti individuali") grava sul datore di lavoro l'onere della prova in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Nel caso in cui, come in quello di specie, la giusta causa consista nell'assenza ingiustificata del dipendente dal servizio, al datore di lavoro spetta provare l'assenza stessa nella sua oggettività, ad esempio dimostrando la mancanza delle timbrature o verificando a mezzo di superiori gerarchici l'assenza del dipendente. Sarà invece onere del lavoratore, sanzionato sul piano disciplinare, dimostrare che esistono elementi idonei a giustificare quella determinata assenza dal servizio, per causa a lui non imputabile. La c.d. prova liberatoria è dunque a carico del lavoratore; prova liberatoria che ha senso far entrare in sede processuale solo a seguito di perfezionamento della prova a carico del datore.

Ai fini processuali è sufficiente che il datore dimostri la pacifica assenza del lavoratore dal proprio posto di lavoro. In particolare afferma la Suprema Corte che "non risultano dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore, intese nella loro materialità, essendo peraltro tali assenze contestate nel processo dal lavoratore". Il licenziamento individuale, disposto dal datore appunto per assenza ingiustificata protrattasi nel tempo, impugnato dal lavoratore e dichiarato illegittimo sia in primo che in secondo grado di giudizio, è stato nuovamente confermato dalla Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso del datore di lavoro sulla base della logicità e della correttezza di motivazione della sentenza contestata.


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