Data: 07/04/2014 19:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7697 del 2 Aprile 2014. Qual è la natura giuridica dell'indennizzo che, in forza del contratto di polizza posto in essere, la compagnia di assicurazione deve al danneggiato di sinistro stradale? La differenza tra debito di valore e debito di valuta è centrale: nel primo caso “l'oggetto della prestazione è ab origine una somma di denaro determinata o determinabile mediante una mera operazione aritmetica”; nel secondo, “non ha oggetto una somma liquida o agevolmente liquidabile, perchè per individuare l'obbligazione che il debitore deve adempiere è necessaria un'operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro: è necessario, cioè, monetizzare quel bene”. “Ne deriva che, fino alla liquidazione definitiva, l'importo dovuto varia in dipendenza delle oscillazioni del prezzo del bene della vita considerato”. Il debito di valore si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione. Questo è ciò che accade alla somma dovuta per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.

Nel caso in oggetto la moglie dell'assicurato, deceduto a seguito di incidente stradale, ha convenuto la compagnia assicurativa del marito poiché la stessa si era rifiutata di corrisponderle il risarcimento del danno così come previsto dal contratto di polizza. Nella specie la compagnia di assicurazione aveva omesso di attivarsi al fine di espletare idonea istruttoria in grado di quantificare il dovuto, sulla base di una clausola contemplante l'inoperabilità del risarcimento nei confronti degli eredi. Tale clausola è stata ritenuta vessatoria da parte del giudice del merito poiché non portata ad esplicita conoscenza dell'assicurato, né firmata a parte per presa visione così come dispone normativa contrattuale. A seguito di varie vicende processuali, sfociate in un primo rinvio alla Corte d'appello operato dalla Cassazione – la quale si era già pronunciata sulla questione enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di sinistri stradali deve ritenersi che l'indennizzo dovuto al danneggiato dalla compagnia assicurativa sia un debito di valore che si trasforma in debito di valuta con il passaggio in giudicato della sentenza che rende definitiva la liquidazione, con interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data della domanda fino a quella della sentenza definitiva” - la ricorrente propone nuovamente la questione alla Suprema Corte poiché il giudice del merito avrebbe errato nell'applicare il principio sopra riportato. Egli avrebbe dovuto infatti computare, al fine del calcolo degli interessi, anche il periodo del primo rinvio, poiché di fatto non si sarebbe giunti a sentenza definitiva di condanna. Il momento in cui il debito di valore si trasforma in in debito di valuta è quello della sua liquidazione: dunque, solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza che ne stabilisce l'importo definitivo. Il ricorso è integralmente accolto.


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