Data: 08/04/2014 18:40:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 7559 del 1 Aprile 2014. Quali sono gli obblighi di comunicazione, gravanti sul professionista, nei confronti della Cassa di appartenenza? Nel caso di specie, quando ancora vigeva la precedente normativa in materia di previdenza forense, un avvocato si è opposto efficacemente alla cartella esattoriale notificata da parte della Cassa per mancata comunicazione di reddito prodotto a seguito di avvenuta cancellazione dalla stessa. I redditi dell'interessato, inoltre, sarebbero stati frutto non di attività forense vera e propria quanto provenienti da collaborazioni per conto di imprese e amministrazioni e incarichi svolti all'interno di società. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e tale decisione veniva confermata anche in appello: al di là della cancellazione dalla Cassa, non vi sarebbero stati i presupposti idonei a fondare un obbligo di comunicazione del reddito da parte del professionista. Avverso questa statuizione la Cassa forense proponeva ricorso in Cassazione lamentando errata interpretazione della legge.


La Suprema Corte, dopo aver rilevato che, nel merito, la Cassa non avrebbe esaurito la prova relativa alla natura prettamente forense delle prestazioni contestate, conferma che la norma invocata dalla ricorrente sarebbe relativa ai soli redditi derivanti dall'esercizio di specifica attività professionale. “Restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale”. Nè la Cassazione, nel suo sindacato di legittimità, può spingersi sino a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti. In definitiva, la Corte si è espressa nel senso che “l'obbligo previdenziale per gli iscritti all'albo e non all'ente sussiste esclusivamente per l'attività libero-professionale in senso stretto”. Il ricorso è rigettato.


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