Data: 04/04/2014 09:14:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Inutile negarlo, la scuola non piace a nessuno: non piace ai figli che vorrebbero avere pi� tempo libero per giocare e non piace genitori che spesso si trovano a che fare con le lamentele dei tre figli circa il comportamento di qualche insegnante.
E dato che per un genitore i figli hanno sempre ragione, non � raro che nascano battibecchi tra mamma, pap� ed insegnante.
Il fatto che nascano accese discussioni � cosa normale ed accettabile ma � sempre bene mantenere la calma perch� se dovesse sfuggire qualche "parola pesante" si rischia di incorrere in una responsabilit� penale.
La corte di cassazione infatti (Sentenza 15367/2014) ci ricorda che "l'insegnante di scuola media � pubblico ufficiale" e "l'esercizio delle sue funzioni non � circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attivit� preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi".
Ecco perch� una banale ingiuria rivolta all'insegnante potrebbe integrare il reato di "oltraggio ad un pubblico ufficiale".
La corte di cassazione ha cos� riaperto un processo a carico di una donna che prendendo le difese della figlia, aveva insultato
una insegnante.

In sostanza quello che s'ipotizzava essere soltanto un reato di ingiuria si � trasformato in realt� in un oltraggio pubblico ufficiale che, come spiega la Corte � caratterizzato dalla �offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale� , offesa che �deve avvenire alla presenza di pi� persone�, �essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico� e �avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni�.
E' bene precisare che il reato di oltraggio a  pubblico ufficiale era stato abrogato nel 2005 e successivamente reinserito nel nostro ordinamento nel 2009. Con la nuova formulazione del reato ci� che rileva � che la condotta sia commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e che  la circostanza sia riferita alla presenza di pi� persone.
Oggi per la sussistenza di questo reato non basta la "mera lesione in s� dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale", ma occorre "la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a pi� persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualit� con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica". 
Nel caso in esame "le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da pi� persone".


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