Data: 07/04/2014 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7675 del 3 Aprile 2014. 

Al fine di qualificare, dal punto di vista sostanziale e non meramente formale � con tutte le conseguenze del caso � un rapporto di lavoro subordinato da uno di tipo autonomo, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri. Tali criteri sono in grado di rivelare se un lavoratore, formalmente a contratto di lavoro subordinato, sia in realt� autonomo e viceversa. 

Nel caso di specie l'INPS contesta a una societ�, presso cui era impiegato un dipendente assunto a contratto avente ad oggetto �assistenza amministrativa e contabile e rapporti con professionisti esterni�, il mancato pagamento di determinati oneri previdenziali. La societ� si opponeva e sia in primo che in secondo grado tale opposizione era accolta e confermata, ritenendo il giudice del merito di inquadrare quel tipo di rapporto come lavoro autonomo.

La Suprema Corte non opera n� un nuovo accertamento n� una valutazione dei fatti, gi� riscontrati nei gradi di merito, ma si limita a confrontare la situazione di fatto con i criteri di cui sopra. In particolare sono indicatori di lavoro autonomo la non sottoposizione a vincoli di orario, mancato assoggettamento al potere direttivo, insussistenza di potere sanzionatorio disciplinare a favore del datore di lavoro. In questo senso la Cassazione conferma il carattere di autonomia della prestazione in oggetto a discapito dell'inquadramento che ne ha operato il datore di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa). Ha enunciato il seguente principio di diritto, pi� volte gi� confermato: �l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, � l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale�. Il ricorso � rigettato.


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