Data: 09/04/2014 16:12:00 - Autore: Avv. Antonio la Penna

Avv. Antonio la Penna

L'udienza preliminare e i riti alternativi esperibili

 L'udienza preliminare, denominata anche "udienza filtro", rappresenta la seconda fase del procedimento penale, che si avvia in seguito all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro generale.

Da questo momento, iniziano le indagini preliminari ossia quelle attività di investigazione che sono svolte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria al fine di raccogliere dati ed informazioni sulla fattispecie illecita contenuta nella notitia criminis e di consentire alla pubblica accusa di valutare l'opportunità dell'esercizio dell'azione penale.

Scopo primario dell'udienza preliminare è quello di assicurare il controllo della legittimità e del merito dell'azione penale esercitata dal PM nel giudizio ordinario

attraverso la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato.

L'udienza preliminare è prevista solo per il rito ordinario collegiale e per le ipotesi più gravi di reati di competenza del Giudice monocratico.

Con tale udienza si apre la fase schiettamente processuale del rito ordinario, nella quale si realizza la piena conoscenza da parte dell'imputato degli atti compiuti dal Pubblico Ministero.

L'udienza preliminare rappresenta anche la sede tipica in cui è possibile per l'imputato rinunciare alla stessa richiedendo il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Tale richiesta può essere fatta fino alla conclusione della discussione.

Proprio di recente, le sezioni unite della Corte di Cassazione, investite della questione su “quale sia il termine ultimo per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare”, hanno affermato, nell'informazione provvisoria diffusa in esito all'udienza del 27 marzo 2014, che il termine è quello della formulazione delle conclusioni da parte del difensore di ciascun imputato”, riprendendo così un precedente orientamento giurisprudenziale.

Il rito abbreviato è un giudizio di pieno merito che consente di saltare la fase dell'udienza preliminare e che assicura un certo contraddittorio tra le parti escludendo soltanto le garanzie dibattimentali della formazione della prova, “elidendo” il giudizio e portando il giudice a decidere allo stato degli atti acquisiti fino a quel momento. Conviene chiedere il giudizio abbreviato quando risulta evidente una contraddittorietà delle prove, quando non vi sono elementi utili a sorreggere l'accusa, quando sono state fatte indagini difensive che sconfessano quelle del PM ed in generale quando si è certi dell'innocenza del proprio assistito. Il beneficio della scelta, in caso di condanna, consiste in una riduzione secca di un terzo della pena.

Il rito abbreviato può essere a richiesta semplice o condizionata. In quest'ultimo caso, la richiesta può essere accolta solo se l'istruttoria integrativa risulta necessaria ai fini della decisione ed è compatibile con le finalità di economia processuale proprie

del rito.

Il patteggiamento, invece, può essere richiesto solo per alcuni tipi di reati e può essere di due tipi: tradizionale o allargato. Quest'ultimo consente solo di far applicare la pena concordata ma preclude all'imputato tutti i benefici previsti dal patteggiamento tradizionale, non evitandogli, quindi, la condanna al pagamento delle spese per il procedimento, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. Il beneficio, nel caso del patteggiamento, è la riduzione fino a un terzo della pena finale calcolata in concreto. Quindi, a differenza del giudizio abbreviato, con il patteggiamento si può concordare anche una riduzione di pena inferiore ad un terzo. Oltre che in udienza preliminare, il patteggiamento può essere richiesto già nella fase delle indagini preliminari, prima che il PM abbia esercitato l'azione penale in un'altra forma. Tale ultima scelta può essere utile per l'imputato al fine di evitare di pagare eventuali spese di costituzione di parte civile. La richiesta di patteggiamento può essere fatta anche in seguito alla conclusione della discussione dell'udienza preliminare quando l'imputato dimostri che la sua precedente richiesta è stata ingiustamente rigettata. Infine, il patteggiamento si può incardinare all'inizio del dibattimento nel procedimento monocratico a citazione diretta.

Aperta la fase processuale dell'udienza preliminare, questa rappresenta il momento in cui l'accusa scopre le proprie carte (c.d. “discovery”).

Nelle ipotesi in cui non sia stato verificato con esattezza se gli elementi indizianti a carico dell'imputato siano sufficienti ai fini di una corretta imputazione, esistono all'uopo gli artt. 421-bis e 422 c.p.p. che consentono, rispettivamente, al giudice di indicare le ulteriori indagini da svolgere in caso di incompletezza delle indagini preliminari e l'assunzione, anche d'ufficio, delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

L'apertura della discussione ha inizio con l'intervento del PM che espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari ed illustra gli elementi di prova che fondano la richiesta di rinvio a giudizio.

Terminata la discussione, l'imputato ha facoltà di rendere dichiarazioni spontanee o di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. In tal caso, il giudice deve obbligatoriamente disporlo senza poter effettuare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità.

Conclusa l'assunzione delle prove, il rappresentante della pubblica accusa e i difensori, presentano le proprie conclusioni e il giudice si pronuncia con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o della sentenza di non luogo a procedere.

In alcuni casi, l'imputato può avere interesse ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere quando ritiene che il fatto gli sia stato ingiustamente addebitato, poiché in realtà manca proprio l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento, nesso di causalità).

Il decreto che dispone il giudizio non impedisce né al PM né al difensore dell'imputato di compiere attività integrative di indagine.

Un'altra possibilità per l'imputato è quella di richiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza, non oltre il termine di 15 giorni, per la formazione del fascicolo per il dibattimento. Tale richiesta è utile per consentire l'acquisizione di verbali ed altri documenti probatori non compresi nel fascicolo del difensore ed in quello del PM.

Infine, la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata nel caso in cui, in seguito all'emanazione della stessa, sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova.

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