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Data: 11/04/2014 17:40:00 - Autore: Maurizio Tarantino Di Maurizio Tarantino Cassazione Civile Ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014 L'assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all'altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all'obbligo di assistenza materiale. L'obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni: - deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente; - al coniuge che richiede l'assegno non deve essere addebitata la separazione; - il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”; - il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno deve disporre di mezzi economici idonei. Il diritto all'assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 22/9/2008, n. 23938), ed è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio (Cass. 15/1/2009, n. 813). Per quanto riguarda, invece, la decorrenza del termine di prescrizione (cinque anni) del diritto a ricevere l'assegno, la Cassazione (sentenza n. 6975 del 4/4/2005) ha precisato che, avendo l'assegno di mantenimento per oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, il diritto a percepirlo non si prescrive a decorrere da un unico termine, rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento. (Ad esempio per la mensilità da corrispondere entro il 31.01.2014, la prescrizione si compirà entro il 31.01.2019; per quella del mese successivo, la prescrizione slitterà al 28.02.2019, e così via) Quindi, per quanto riguarda la prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, sono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari", come tali soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse all'adempimento (sentenza Cassazione civile n.18097/2005). Invece, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ. si ritiene applicabile solo quando viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato, ma solo in relazione a quei ratei (sentenza Cassazione civile n.13414/2010) Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014 ritorna su tale punto in merito alla sospensione della prescrizione. Invero, nel caso in esame sorto nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata iniziato su impulso della moglie, la quale aveva posto in essere la procedura di pignoramento presso terzi di alcuni beni del marito per il mancato adempimento di pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento. Oppostosi all'esecuzione, il giudice d'appello aveva dichiarato prescritti alcuni dei crediti vantati dall'interessata, la quale ha proposto ricorso in Cassazione. A tal riguardo, nell'ambito della prescrizione del diritto in esame, gli Ermellini hanno precisato che tale termine, tuttavia, soggiace alla regola per cui, tra coniugi (anche se già separati), la prescrizione resta sospesa in virtù della norma di cui all'articolo 2941 c.c. La separazione, infatti non estingue il vincolo matrimoniale, ma lo attenua soltanto. I coniugi ben potrebbero, in ogni momento, riconciliarsi, facendo caducare gli effetti della separazione legale. Ed invero, la prescrizione è in sé finalizzata a garantire la certezza dei rapporti giuridici, estinguendo il diritto che non viene esercitato per un determinato periodo di tempo. Pertanto, "la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, come è ben noto, implica solo un'attenuazione del vincolo. Dunque, l'art. 2941, 1° comma cod. civ. trova applicazione fino a quando non viene meno il rapporto di coniugio, vale a dire fino alla sentenza di divorzio. ". Ebbene, in virtù di quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014 ha disposto l'accoglimento del ricorso e cassato la sentenza con rinvio. Qui di seguito il testo della sentenza e a seguire alcune massime che trattano della prescrizione dell'assegno di mantenimento. Vai al testo della sentenza 7533/2014 Cassazione civile sentenza n. 7981 /2014
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