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Data: 09/04/2014 23:30:00 - Autore: A.V. Ad un giorno di distanza dalla pronuncia di primo grado che ha assolto, dall'accusa di alterazione di stato, una coppia che aveva fatto ricorso alla fecondazione eterologa all'estero, la giurisprudenza torna a pronunciarsi in tema di procreazione medicalmente assistita e in particolare sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dai tribunali di Milano, di Catania e di Firenze, di alcuni articoli della discussa legge numero 40 del 2004 sulla procreazione assistita. La Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi e ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4, comma 3, dei commi 1 e 3 dell'articolo 9 e dell'articolo 12, comma 1. Dette disposizioni vietavano in modo assoluto il ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo e prevedevano sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei medici che le avessero praticate. Nelle ordinanze rimesse alla Corte Costituzionale viene prospettata la violazione di numerosi articoli della Carta fondamentale: degli articoli 2, 3, 29, 31, 32 e 117.
Per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, cade pertanto il divieto di ricorso in caso di infertilità assoluta ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi. Se da un lato la Corte Costituzionale, dopo avere affrontato la questione della diagnosi preimpianto, della conservazione degli embrioni e del numero di embrioni da impiantare, con la pronuncia in esame ha fatto cadere uno dei limiti più discussi che connotavano la Legge numero 40/2004, dall'altro lato restano irrisolti alcuni punti, come quello del divieto di accesso alla fecondazione a single, a coppie dello stesso sesso e a coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche.
Qui di seguito una rassegna stampa sull'argomento:
» Fecondazione eterologa, cade il divieto. Verdetto Consulta: legge incostituzionale - Quotidiano.net
» Fecondazione eterologa, attesa per verdetto Consulta. "Fermare turismo procreativo" - La Repubblica
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