Data: 11/04/2014 14:00:00 - Autore: L.S.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8364 del 9 aprile 2014, ha affermato che "elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato."

Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria - precisa la Suprema Corte - "rivestono altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.".

Nel caso di specie la Corte territoriale non solo ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia, ma neanche ha trascurato la disamina, per escluderne la sintomaticità come indici della subordinazione, del contenuto meramente tecnico, e come tale non espressione di supremazia gerarchica, delle direttive impartite ad un prestatore la cui attività (fisioterapia), inserita in una struttura sanitaria, si connota per l'apprezzabile contenuto di professionalità; della valenza neutra del compenso, erogato in base a parametri orari; ed ancora, della contemporanea attività svolta anche presso altri studi medici.

La Corte del merito - si legge nella parte motivata della sentenza - ha altresì precisato che l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, tratto tipico della subordinazione, è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione dell'esercizio del predetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso.

Ed è, appunto, procedendo a questa (necessaria) verifica - concludono i Giudici di legittimità - che "i Giudici del gravame hanno accertato che le prestazioni dei fisioterapisti venivano assolte con modalità incompatibili con la prospettata autonomia gestionale dei lavoratori e tali da evidenziare al contrario, la completa sottoposizione al potere organizzativo e decisionale del titolare dell'impresa, estrinsecantesi in direttive impartite quotidianamente in ordine all'attività di ogni fisioterapista, attraverso la predisposizione dell'agenda degli impegni, degli orari di lavoro, dell'attribuzione dei pazienti, del tipo di prestazione da eseguire, senza che gli interessati avessero la possibilità di discuterle o di rifiutarle."


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