Data: 11/04/2014 10:40:00 - Autore: Carmelo Cataldi

Dr. Carmelo Cataldi

E' di questi giorni la notizia che in una scuola dell'Umbria, durante l'orario di lezioni, un docente si sia rifiutato di fare accedere all'interno dell'aula, in cui stava tenendo lezione, del personale delle Forze dell'Ordine muniti di cane antidroga per dei controlli generici e programmati, privi, sembra, di una qualsiasi autorizzazione preventiva della magistratura ordinaria.

Da quanto si è appreso sembra che alla ferma presa di posizione del docente gli operatori abbiamo fatto marcia indietro ed abbiano optato per soprassedere all'attività, mentre la preside, diversamente, ha preso provvedimenti disciplinari pesanti nei confronti del docente ribelle, considerato che, sempre a quanto si apprende dalla stampa, questa responsabile sia stata la persona che ha autorizzato l'accesso all'istituto se non addirittura ad averlo richiesto.

Raccontata così effettivamente la notizia fa sobbalzare chiunque abbia una ben ché minima cognizione del diritto, non dimenticandosi che nella vicenda entrano in gioco più interessi e principi, tutti di rango costituzionale ed ancorati in parte anche ai diritti fondamentali dell'uomo.

Quelli che vengono subito in mente sono quelli relativi al diritto allo studio, alla privacy, nonché al regolare e corretto svolgimento delle attività pubbliche e dall'altro lato il diritto alla sicurezza, ed i doveri di collaborazione e solidarietà del cittadino.

Ovviamente nel bilanciamento di tutti questi diritti, doveri e principi, di ordine personale e sociale, sta un corretto approccio sia del docente che delle Forze dell'Ordine, mentre un qualsiasi squilibrio delle parti e degli interessi porta naturalmente a situazioni di rilevanza penale e civile.

Mentre il docente ha il diritto di svolgere il proprio compito senza interferenze esterne alcune, nonché quello relativo alla propria privacy e il dovere di tutelare quelli degli alunni a lui affidati e quello di collaborare, come cittadino e come impiegato pubblico, con il sistema pubblico in generale e nel caso specifico con le Forze dell'Ordine, queste hanno, a loro volta, il diritto/dovere di agire nell'ambito di quelle che sono le funzioni che la legge gli consente, senza travalicare quei limiti imposti dalla stessa e dal buon senso.

Quindi interessi legittimi, che, nel caso di specie, configgono tra loro in quanto il contesto e l'azione tendono a sovrapporre quelli degli uni sugli altri.

Pertanto rimane soltanto da affidarsi alla legge ed alla sua interpretazione letterale per dirimere la vicenda, almeno sotto il profilo procedurale, che sembra essere quello in questo caso più contestato.

La normativa di settore, che affida alle FF.OO. quegli strumenti per intervenire in forma preventiva e repressiva, è quella inquadrata all'interno del DPR del 9 ottobre 1990, n. 309 e in particolar modo quella contenuta nell'art. 109, di cui, per meglio coglierne il significato intrinseco e procedurale, di seguito si riporta integralmente il testo: “   

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto..

Pertanto, secondo un'interpretazione logica e letterale, se ne deduce che il legislatore ha prescritto tre tipologie di strumenti affidati alle Forze di Polizia per infrenare il fenomeno illecito legato all'uso ed al traffico di sostanze stupefacenti, e precisamente:

  • La facoltà di visita, ispezione e controllo, previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349 e di cui possono fare uso solo gli Ufficiali ed i Sottufficiali della Guardia di Finanza e solo negli spazi doganali;

  • il controllo e l'ispezione, ad operali degli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, in ogni luogo, dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope;

  • la perquisizione, ad opera di ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica.

La legge prescrive, dunque, a garanzia dei diritti del cittadino sottoposto a questi tipi di operazioni di polizia,  ad eccezione del primo caso, che per tutte le attività svolte di controllo, ispezione e perquisizione deve essere compilato apposito verbale di cui si deve rilasciare immediatamente copia all'interessato.

Da questa sommaria disamina e da un raffronto con quanto dalla stampa riportato si può serenamente considerare che l'ipotesi relativa al caso preso in esame si possa far rientrare soltanto in quella del controllo, o dell'ispezione, in quanto, considerato che l'attività era stata pianificata anche per altri istituti scolastici nella stessa mattinata, non si sarebbe potuto invocare il carattere della necessità ed urgenza per non aver richiesto preventivamente, anche come ultima ratio, l'autorizzazione alla perquisizione al magistrato competente.

Ma se si è nell'ambito dell'utilizzo degli strumenti anzi indicati come il controllo e l'ispezione, quali mezzi di trasporto, dei relativi bagagli ed effetti personali si possono trovare all'interno delle aule?

La domanda è puramente retorica e fa emergere che appunto il contesto di tempo e di luogo non avrebbe permesso legittimamente l'utilizzo di questi strumenti di controllo generali e preventivi ai sensi dell'art. 103 del DPR 309/90, appunto perché il legislatore stesso non lo aveva previsto!

Non lo aveva previsto perché ha considerato, nella famosa bilancia del diritto, che l'interesse ad un sereno svolgimento dell'attività scolastica, inteso come bene e servizio pubblico, del diritto allo studio, nonché ad una seppur residuale privacy, in forma contenuta e soggettiva, si sarebbe potuto comprimere solo attraverso la super valorizzazione di interessi ben più consistenti e soltanto con l'istituzione di strumenti previsti e garantiti dalla legge, quella legge richiesta da una riserva costituzionale per alcuni diritti, tra cui la libertà e la dignità personale, che nel caso di specie assumono rilevanza del tutto evidente.

Ne si sarebbe potuto avanzare quale esimente, come sembra essere avvenuto ad opera della direttrice il diritto di richiedere l'intervento delle unità cinofile, in quanto la sua azione avrebbe travalicato quanto a lei attribuito dalla legge, rendendo disponibili, illegittimamente, diritti altrui!

Per concludere, alla luce di questa veloce disamina, se ne può dedurre che l'eventuale sistematico e programmato uso delle unità cinofile all'interno delle aule, in orario di lezioni, non ha una copertura da parte del legislatore e pertanto può essere considerata legittimamente oggetto di critica e segnalazione alle Autorità competenti da parte dei diretti interessati attraverso quelli che sono gli strumenti forniti dalla legge, mentre è da considerare del tutto legittimo un intervento di tale generica portata, anche con ausilio di unità cinofile, all'esterno dei locali scolastici o anche all'interno, ma esclusivamente nella forma della singola e particolare perquisizione, preventivamente autorizzata dal Magistrato.

Dr. Carmelo Cataldi


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