|
Data: 12/04/2014 11:40:00 - Autore: Avv. Silvia Delcuratolo
a cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo - Bari - Il Tribunale Grosseto, con ordinanza del 09/04/2014, ha stabilito che il matrimonio, contratto all'estero, tra due cittadini italiani dello stesso sesso può essere trascritto nei registri italiani dello stato civile. Nel caso in esame, due cittadini italiani dello stesso sesso hanno contratto matrimonio civile a New York.
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto si è rifiutato di trascrivere nei registri italiani dello stato civile l'atto di matrimonio, rilevando, tra l'altro, che la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio e che non è possibile trascrivere l'atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, "in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto in contrasto con l'ordine pubblico”.
I novelli sposi hanno presentato ricorso ex art. 95 del DPR n. 396/2000 dinanzi al Tribunale di Grosseto, che ha dato loro ragione e ha ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio tra loro contratto.
In particolare, il Tribunale di Grosseto ha osservato che "il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è inesistente per lo stato italiano e non è contrario all'ordine pubblico", come rilevato dalla Cassazione nella sentenza n. 4184/12. In tale sentenza, infatti, la Cassazione ha richiamato la sentenza 24/06/2010 in cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto” ed ha affermato che “il diritto al matrimonio ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso”.
Alla luce delle normative per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero (art. 18 del DPR n. 396/2000; art. 115 del codice civile; art. 27, 28 e 65 della legge n. 218/1995), il Tribunale di Grosseto ha ritenuto che l'atto di matrimonio oggetto del ricorso "possa essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto, non essendo ravvisabile, nel caso di specie, alcuno degli impedimenti derivanti dalle stesse disposizioni in quanto: a) (...) il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è contrario all'ordine pubblico; b) nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio; c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio di cui alla sezione I del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dunque vale quanto precisato alla precedente lettera b); d) è incontestato che il matrimonio celebrato all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo della celebrazione, come nel caso di specie; e) è incontestato che il matrimonio in oggetto è produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato e non è contrario all'ordine pubblico; e non essendo previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio tempus regit actum (Cass. n. 17620/13; Cass. n. 10351/98).".
|
|