Data: 12/04/2014 09:40:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 18 febbraio – 9 aprile 2014, n. 8346 

Ancora una volta sul tema del testamento del non vedente, la Cassazione ribadisce quanto già in precedenza e più volte affermato dagli stessi  giudici della Corte. “La condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a dedurre l'incapacità di quest'ultimo alla sottoscrizione di un atto, atteso che, come è stato già in precedenza ribadito da questa Corte -, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge 3-2-1975 n. 18 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia "ex se" sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che li riguardino; ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale "status" di una effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va in concreto riscontrata ed accertata” (Cass. 9-12-1997n.12437). 

Il caso in esame, in verità, riguardava proprio l'ipotesi di un testamento pubblico non sottoscritto dal testatore perché non vedente e rogato da un notaio che così concludeva l'atto pubblico: “ll sig. (..) mi dichiara di non poter firmare l'atto in quanto affetto da totale cecità". 

Ebbene, sul punto, osservano i giudici della Corte, che se nella fattispecie “fa piena prova, fino a querela di falso, l'attestazione del notaio (…) limitatamente alla dichiarazione resa dal [testatore] circa il suo impedimento a sottoscrivere l'atto, ma non anche alla veridicità di tale dichiarazione; pertanto, allorquando il notaio abbia fatto menzione nel testamento pubblico della dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, occorre che tale causa, indicata dall'ufficiale rogante, sussista nella realtà, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e Cass 6-11-1996 n. 9674; Cass. 5-11-1990 n. 10605 quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 primo comma c.c. (Cass. 23-10-1978 n. 4781; Cass 6-11-1996 n. 9674; Cass. 5-11-1990 n. 10605);


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