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Data: 15/04/2014 14:39:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Ogni separazione ha il suo dolore, soprattutto,quando ci sono figli. Il genitore non collocatario (quasi sempre il padre) deve fare spesso i conti con incontri 'sporadici' con i figli, trasformandosi da padre full time a padre part time. La gestione degli affetti diventa particolarmente complicata soprattutto se tra i coniugi serpeggiano ancora malumori e livori emotivi. In molti casi capita che il genitore collocatario (il più delle volte la madre), nonostante ci sia un regime di affidamento condiviso, compia azioni o prenda decisioni relative ai figli senza tenere in alcun conto il ruolo del padre. Questo atteggiamento non è solo diseducativo, perché crea fratture emotive nei figli, ma può avere delle conseguenze penali; infatti, il genitore che impedisce all'altro di vedere i figli commette il reato di "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Inoltre, nei casi più gravi, quando il genitore collocatario ponga in essere atteggiamenti fortemente ostruzionisti può essere disposta la revoca dell'affidamento condiviso,concedendo l'affidamento esclusivo al genitore vittima di soprusi oppure il giudice può anche sospendere o revocare la potestà genitoriale. Quindi, esclusi questi casi limite, l'affidamento condiviso, così come disposto dalla legge n.54 del 2006 che lo ha introdotto, prevede che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, gli stessi hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento e allo sviluppo del bambino e di conseguenza i figli devono mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con i rami familiari degli stessi. Una decisione rivoluzionaria in merito all'affidamento condiviso e' quella presa, nel lontano 21.06. 2011, dal Tribunale di Genova rimasta a lungo nel dimenticatoio e che,invece, può essere tranquillamente mutuata anche da altri Tribunali dietro richiesta delle parti. La vicenda vede come protagonista una moglie che in sede di separazione aveva ottenuto un assegno mensile per il mantenimento indiretto del figlio pari ad euro 200. Aveva poi presentato un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione chiedendo un aumento di quell'assegno; il marito si opponeva alla richiesta facendo presente che era cassaintegrato e in mobilità e che provvedeva già ad accudire il figlio per 15 giorni al mese, come da accordi con la ex moglie. Quindi, l'uomo chiedeva che venisse liberato dall'obbligo della corresponsione dell'assegno mensile perché nel mese contribuiva equamente,come la moglie,al mantenimento del figlio tenendolo presso di se per 15 giorni al mese. In buona sostanza, l'avvocato dell'uomo aveva posto l'attenzione sull'articolo 155 del codice civile che chiede al giudice di tenere conto “della misura e del modo” in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento del minore . Dunque, e' stato chiesto il mantenimento diretto, cioè l'accoglienza del figlio nella propria casa garantendo nel contempo affetto e vicinanza del genitore. Il Tribunale di Genova e' stato quindi il primo Tribunale ad applicare il c.d. "affidamento condiviso perfetto"; da parte dei giudici italiani c'è molta riluttanza nell'introdurre,nei provvedimenti di separazione,la regola del mantenimento diretto che è stata comunque contemplata dal legislatore. In parole semplici, la “misura” deve essere proporzionale al modo». Quindi se il padre provvede al mantenimento del figlio esattamente come fa la madre, tenendo con se il figlio per metà del mese, deve essere revocato l'assegno di mantenimento. Va, altresì , precisato che un assegno di mantenimento indiretto potrebbe addirittura rappresentare a favore della madre una «rendita parassitaria vietata dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità». Inoltre, la decisione dell'«affidamento condiviso perfetto» era stata presa di comune accordo tra i genitori perché la madre lavorando come commessa non poteva tenere sempre il figlio con sé. Il collegio giudicante sulla scorta di queste motivazioni ha dato ragione al padre revocando l'assegno di mantenimento in favore del figlio, perché già provvedeva tenendolo presso di se per metà del mese. In questo modo, il Tribunale di Genova ha introdotto in giurisprudenza un concetto che rafforza la parità di diritti e di doveri tra coniugi separati. Anche se la decisione del Tribunale di Genova non è recentissima ritengo personalmente che sia sempre attuale ed innovativa; facendo veicolare questa notizia spero di essere di aiuto a molti colleghi i quali possono proporre questa soluzione nella redazione dei propri atti difensivi. Ritengo che "l'affidamento condiviso perfetto" sia una soluzione per tutte quelle separazioni non particolarmente problematiche, inoltre, e' un buon rimedio anche per aiutare tutti quei padri separati che, a causa degli oneri relativi al mantenimento familiare, si riducono sul lastrico. Spesso le soluzioni esistono ma non vengono applicate perché notizie come questa finiscono nel dimenticatoio; spero,quindi, che molti colleghi possano trarre beneficio da questa informazione e possano fare da cassa di risonanza affinché soluzioni simili vengano adottate nei Tribunali di tutta Italia.
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