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Data: 16/04/2014 09:40:00 - Autore: Maurizio Tarantino Di Maurizio Tarantino. Cassazione Civile n. 8594 dell' 11 aprile 2014. Nel caso di lavori fatti nell'immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme. A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto potesse esperire l'azione prevista dall'art. 2041 del codice civile ossia di arricchimento senza causa. La norma citata prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Ebbene, alla luce di quanto esposto, contrariamente a tale orientamento, la Cassazione con la pronuncia n. 8594 dell'11.04.2014, ha precisato che si deve trattare di una azione di “ripetizione dell'indebito” e non già invece una domanda di “arricchimento senza giusta causa” Per meglio dire, nella vicenda in esame, vi è stata la richiesta di restituzione, da parte di una donna, delle somme da lei spese per ammodernare l'appartamento di proprietà dei suoceri e da questi ultimi concesso alla coppia come casa coniugale. Gli Ermellini, a tal riguardo hanno precisato che è sempre possibile, quindi, recuperare i soldi utilizzati per la ristrutturazione di una casa non propria, anche se adibita poi a tetto domestico. Infatti, sebbene lo scopo di chi paga la ditta di lavori sia quello di avvantaggiare la coppia (marito e moglie) con il rifacimento dell'appartamento, una volta che il matrimonio si spezza tali migliorie restano ad esclusivo vantaggio del terzo titolare dell'immobile. Non essendo, infatti, l'appartamento più adibito a casa coniugale, il proprietario avrebbe ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione. È peraltro irrilevante che il denaro sia stato materialmente donato, al coniuge che ha sostenuto tale spesa, da un terzo soggetto (nel caso di specie, il padre della donna), e quest'ultimo lo abbia poi investito nella ristrutturazione. In virtù di quanto sopra esposto si evidenzia pertanto che, per recuperare il denaro, non deve essere esperita la domanda di “arricchimento senza causa” ex. art. 2041 c,c., bensì la cosiddetta domanda di ripetizione dell'indebito prevista dall'art. 2033 c.c. che recita “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. In pratica é un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione, né da altri (si tratta, dunque, di un pagamento privo di qualsiasi causa giustificativa). La differenza tra i due rimedi si può comprendere dalla vicenda regolata dalla sentenza: la donna aveva speso in costanza di matrimonio, delle somme per ristrutturare la casa in cui viveva con l'ex consorte concessa dai suoceri come casa coniugale e, terminata la relazione, ne chiedeva la restituzione. Maurizio Tarantino
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