Data: 17/04/2014 16:00:00 - Autore: A.V.
Avv. Maria Pia Lessi
Con sentenza 4852014 il Tribunale di Livorno Ha ritenuto non addebitabile al marito la separazione nonostante questi si sia allontanato dalla casa familiare omettendo di concerrere al mantenimento della figlia.
Nella parte emotiva della sentenza si legge che: "Quanto alla domanda di addebito nei confronti del marito, non sono note le circostanze in cui e le cause per cui il marito si è allontanato dalla casa coniugale e tale fatto isolato non è di per sé idoneo a fondare una pronuncia di addebito. Quanto all'allegato adulterio, lo stesso è rimasto sfornito di prova; le prove richieste, estremamente generiche e relative a fatti secondari (generiche frequentazioni in luoghi pubblici) dai quali non sarebbe stato possibile sulla base di massime di esperienza e dell'id quod plerumque accidit indurre la prova certa del fatto principale adulterio. Certamente, poi, inidoneo a fondare l'addebito è il mancato concorso al mantenimento della figlia per alcuni mesi, in un'epoca in cui la crisi coniugale era già conclamata". 
La sentenza si pone in contrasto con la consolidata Cassazione Civile sull'addebito per abbandono del tetto coniugale (confr. Cass. Civ. 08.05.13 n. 10719, Cass. 14.02.12 n. 2059, Cass. 05.02.08 n. 2740, Cass. 03.08.07 n. 17056, Cass. 10.06.05 n. 12373 e Cass. 46/2013 in punto di addebito per violazione degli obblighi di mantenimento). 
Qui di seguito il testo della sentenza.
Avv. Maria Pia Lessi

Sentenza n. 485/2014 pubbl. il 11/04/2014

N. R.G. 126/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria giuliana Civinini Presidente Relatore

dott. Luciano Arcudi Giudice

dott. Azzurra Fodra Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2013 promossa da:



ATTORE

contro


CONVENUTO

Con l'intervento del PM in sede

CONCLUSIONI

All'udienza del 19 dicembre 2013 le parti hanno così concluso:

l'avv.             come da memoria integrativa indicando la disponibilità, in subordine, ad accettare la fissazione dell'assegno di mantenimento nella misura fissata in sede presidenziale.

L'avv.       come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.

In data 14 gennaio 2014 il PM così concludeva: nulla osta.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Trattasi di causa di separazione giudiziale introdotta tra le parti in epigrafe con ricorso depositato il 15 gennaio 2013 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al presidente del Tribunale.

Esaurita la fase presidenziale con l'adozione dei provvedimenti provvisori (“autorizza i coniugi a vivere separati; tenuto conto che la figlia è maggiorenne ma non autosufficiente assegna la casa familiare alla madre per viverci con la figlia; tenuto conto dei redditi delle parti e del valore economico costituito dall'assegnazione della casa coniugale pone a carico del padre assegno di mantenimento per la figlia di euro 300,00 oltre Istat e contributo al pagamento delle spese straordinarie - scolastiche incluso tasse trasporto mensa libri, sanitarie non coperte4 dal SSN e sportive - da concordarsi preventivamente, da documentarsi e da restituirsi pro quota nel termine di giorni 15 dalla messa a disposizione” ) e all'esito dell'istruttoria documentale la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.

Va pronunciata la separazione personale tra i coniugi.

L'espletata istruttoria ha infatti evidenziato come ormai sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, del resto interrotta già prima della udienza presidenziale.

Quanto alla domanda di addebito nei confronti del marito, non sono note le circostanze in cui e le cause per cui il marito si è allontanato dalla casa coniugale e tale fatto isolato non è di per sé idoneo a fondare una pronuncia di addebito. Quanto all'allegato adulterio, lo stesso è rimasto sfornito di prova; le prove richieste, estremamente generiche e relative a fatti secondari (generiche frequentazioni in luoghi pubblici) dai quali non sarebbe stato possibile sulla base di massime di esperienza e dell'id quod plerumque accidit indurre la prova certa del fatto principale adulterio. Certamente, poi, inidoneo a fondare l'addebito è il mancato concorso al mantenimento della figlia per alcuni mesi, in un'epoca in cui la crisi coniugale era già conclamata.

La domanda va pertanto respinta.

Per quanto concerne i provvedimenti accessori deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla madre perché vi abiti con la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente.

Deve altresì stabilirsi un assegno mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a carico del marito in favore della figlia per il mantenimento della medesima, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese direttamente alla figlia, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie (cioè non coperte dal servizio sanitario nazionale) delle spese scolastiche, ricreative e sportive da concordarsi previamente tra i genitori e la figlia, da documentarsi e da rimborsarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa da parte di chi le ha anticipate

L'assegno di mantenimento è stabilito tenendo conto di tutti gli elementi indicati nell'art. 155 c.c. ed in particolare delle attuali esigenze della figlia, delle risorse economiche e delle capacità lavorative di entrambi i genitori, quali emergono dagli atti nonché del rilevante valore economico costituito dall'assegnazione della casa coniugale.

Va disposta l'annotazione della sentenza.

Per quanto concerne le spese di giudizio si ritiene equo compensarle per un terzo tenuto conto del consenso sulla questione di status, condannando la convenuta, soccombente in punto di addebito, al pagamento dei residui due terzi liquidati come da dispositivo.

P. Q. M.

dichiara la separazione personale dei coniugi                    che hanno contratto matrimonio in Livorno il              e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno    

Respinge la domanda di addebito.

Dispone che il marito corrisponda alla figlia maggiorenne non autosufficiente la somma mensile di €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT per il mantenimento della stessa entro i primi 5 giorni di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche straordinarie (cioè non coperte dal servizio sanitario nazionale) delle spese scolastiche, ricreative e sportive da concordarsi previamente tra i genitori e la figlia, da documentarsi e da rimborsarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa da parte di chi le ha anticipate.

Assegna la casa coniugale sita in           , alla moglie che l'abiterà insieme alla figlia maggiorenne non autosufficiente.

Dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi euro 5000,00 di cui euro 1500,00 per studio della controversia, euro 1000,00 per fase introduttiva, euro 1000,00 per fase istruttoria, euro 1500,00 per fase decisoria, oltre Iva e Cap nella misura di legge.

Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

Livorno, li 18/03/2014

Il Presidente Estensore

Dr. MG CIVININI



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