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Data: 18/04/2014 14:00:00 - Autore: Avv. Tullio Casamassima Avv. Tullio CASAMASSIMA Con sentenza della Corte di Cassazione nr. 7783 del 3.04.2014 è stato ribadito il principio “per cui l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione, come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. Lav. 30 giugno 2009 n. 15327).”. E' un caso trattato dalla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale che aveva ritenuto illegittima la produzione in giudizio di documenti appartenenti alla sfera privata di un terzo (definendo gli stessi dati personali protetti dall'art. 4 legge n. 196/2003). Documenti per i quali, secondo il Tribunale, l'interessata non aveva dato il suo consenso alla loro utilizzazione e non poteva essere invocata la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, trattandosi di documenti riguardanti un soggetto terzo e non una parte del giudizio. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata ritenendo che la produzione in giudizio possa ritenersi autorizzata purchè siano rispettati i principi di pertinenza e di non eccedenza. V'è, infatti, che le disposizioni a cui la suprema Corte si riporta ed in particolare l'art. 24 del d.lgs 196/2003 (codice privacy) alla lettera f) stabilisce che “con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale” ed unitamente al combinato disposto degli art. 2, 24 e 11 della Costituzione, consentirebbe a chi è chiamato ad effettuare una comparazione fra i due diritti (accesso e riservatezza) -con l'eventuale prevalenza dell'uno sull'altro o viceversa- a dover pure esaminare la documentazione prodotta per definire se essa è necessaria, pertinente e non eccedente all'interesse manifestato. Fin qui nulla questio. Ma quando è chiamato un funzionario -dipendente della Pubblica Amministrazione- a dover esprimere parere circa l'accesso alla documentazione appartenente ad un terzo e è richiesto da una delle parti in causa, motivandolo per motivi di giustizia e di difesa, quale dovrebbe essere l'elemento oggettivo al quale lo stesso funzionario dovrà far riferimento per far tendere l'ago della bilancia a favore dell'uno o dell'altro diritto nella sua attività di comparazione, atteso che lo stesso non è a conoscenza degli atti processuali? Più volte la stessa Autorità del Garante, nelle sue disposizioni, di fronte a tale dilemma -nel garantire entrambi i diritti di pari rango- rinvia la decisione alla valutazione ed alla imparzialità della Pubblica Amministrazione (e quindi a chi la rappresenta) lasciando al funzionario -con il dovere di comportarsi secondo il principio del “buon padre di famiglia”- di decidere nel merito e nel “coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – nei termini di cui all'art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, inerenti non solo alla riservatezza di altri soggetti coinvolti, ma anche alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione, che appare da salvaguardare in presenza di richieste pretestuose e defatiganti, ovvero introduttive di forme atipiche di controllo.” (Come già in altre decisioni rilevato infatti. in particolare, per il principio, Cons. St., sez. VI, n. 1842 del 22.4.2008). In conclusione, a parere dello scrivente, per garantire l'imparzialità della Pubblica Amministrazione -di fronte ad interessi così contrapposti- la motivazione -a supporto dell'istanza di accesso- è un elemento essenziale ed indispensabile per l'attività amministrativa del funzionario. |
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