Data: 24/04/2014 15:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 8727 del 15 Aprile 2014. In materia di ripartizione delle spese condominiali comuni sussiste il litisconsorzio necessario tra i condomini. Ciò significa che il giudice, nel pronunciarsi sul merito della questione prospettata, è condizionato dalla presenza di tutti i soggetti aventi diritto. Nel caso in cui questi non siano stati chiamati in causa, egli deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Nella materia di cui sopra tale litisconsorzio necessario vale per tutti i gradi di giudizio, dunque anche in appello; il rischio, altrimenti, sarebbe quello di iniziare più cause con il medesimo oggetto, cause che potrebbero generare giudicati contrastanti. “Se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri”.

Secondo la Suprema Corte ha errato il giudice d'appello che, interpretando l'assenza in giudizio del condomino dissenziente (il quale, dopo aver rinunciato al servizio comune, ha provveduto ad impugnare la delibera assembleare relativa alla ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato, partecipando quindi al primo grado di giudizio) come acquiescenza. Il giudice di secondo grado, a norma di legge, avrebbe dovuto provvedere d'ufficio all'integrazione del contradditorio, a nulla rilevando la decisione nel merito (la domanda dell'appellante, anch'egli condomino distaccatosi dal riscaldamento centralizzato, era stata rigettata poiché, all'epoca del distacco e sussistendo delibere condominiali contrastanti, non era stato specificato “espressamente il tipo di impianto da installarsi in sostituzione di quello soppresso”). La Suprema Corte rileva violazione dell'art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio (richiesta avanzata dallo stesso condominio resistente) e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.


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2) Danni riportati dalle cose comuni. Obbligo o esclusione del risarcimento.

3) Assemblea dei condomini e rappresentanza in giudizio. Transazione.

4) Poteri dell'amministratore. Rappresentanza in giudizio.

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