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Data: 24/04/2014 15:30:00 - Autore: A.V. Con la sentenza n. 8406 del 10 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare l'inattendibilità del CTU. Nel caso di specie, relativo a un caso di responsabilità medica, una paziente lamentava di avere subito danni funzionali a seguito di una prestazione odontoiatrica. Il giudice di primo grado, tenuto conto delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, escludeva la sussistenza di una responsabilità professionale in capo ai convenuti. La Corte d'Appello territorialmente competente respingeva il gravame della ricorrente. Il giudice di ultima istanza, in relazione ai motivi di ricorso attinenti ad una presunta inattendibilità del consulente tecnico d'ufficio, chiarisce che l'attendibilità del consulente - sotto l'aspetto della sua affidabilità personale - può venire in rilievo solo come sintomo della carenza d'imparzialità dell'ausiliario. E questo profilo, laddove incida sull'attività espletata fuorviandola, può essere fatto valere attraverso l'istituto della ricusazione. Da ciò discende che la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione nel termine di cui all'articolo 192 c.p.c. inibisce in modo definitivo la possibilità di far valere ex post la situazione di incompatibilità.
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