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Data: 19/04/2014 10:40:00 - Autore: Avv. Laura Lieggi E' quanto ha stabilito il Tar per la Puglia con due distinte sentenze di pari tenore decidendo sul ricorso presentato da Sottufficiali e graduati dell'Esercito che erano stati trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente in cui prestavano servizio. Nello specifico i ricorrenti avevano evidenziato che i trasferimenti "a
domanda" oggetto del caso trattato, nonostante fossero avvenuti dietro loro formale e documentata richiesta, avrebbero dovuto
più realisticamente essere inquadrati tra quelli disposti puramente e
semplicemente "d'autorità", cioè nel prevalente interesse della Pubblica Amministrazione che li avrebbe sollecitati a presentare domanda di
trasferimento. "Pur se il Collegio è consapevole che l'orientamento
giurisprudenziale sul tema specifico non è uniforme, la distinzione fra i
trasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è obbiettivamente da
individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti
interessi in gioco, ovvero, da un lato, quello dell'Amministrazione al regolare
ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e, dall'altro, quello dei
dipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari.Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti,
in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione alla
funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione
dei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni individuali possono essere tenute
in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espresse
circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il
perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei
dipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente
come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre
assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sub specie, in particolare, del principio
di "buon andamento". Nell'ambito di tale orientamento è stato, in
particolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una
domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di
servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda,
dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e
prioritariamente ..... Nel caso di specie, come esposto in fatto, i
ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazione
implicita della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7°
Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura. Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda
non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento
d'ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indiretta
sollecitazione della Pubblica Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamento
della natura sostanziale del trasferimento disposto "d'autorità" e
del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per
l'effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, con decorrenza, per
ciascun singolo ricorrente, dalla data di effettivo trasferimento...." |
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