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Data: 21/04/2014 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 8871 del 16 Aprile 2014. L'associazionismo tra avvocati e dottori commercialisti è disciplinato dalla legge 1815/1939 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza). Al fine di dar vita a una legittima associazione tra professionisti occorre rispettare i requisiti di forma dell'art. 1 (titolo di abilitazione professionale, autorizzazione all'esercizio di specifiche attività, denominazione sociale) nonché la liceità dell'oggetto. La circostanza che una società semplice di diritto straniero, i cui soci sono regolarmente iscritti agli albi di appartenenza secondo la legislazione dei propri Paesi, anche se non tutti sono abilitati, faccia parte di un'associazione simile, non incide sulla funzionalità della stessa. Anche la dottrina oggi ritiene che sia sufficiente che l'abilitazione sia posseduta dalla maggioranza dei membri della società di diritto straniero, così che non si determini la nullità del contratto associativo.
Nel caso di specie uno dei soci domanda al giudice di accertare giudizialmente l'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale dell'associazione tra avvocati e commercialisti di cui fa parte, a causa dell'insanabile divergenza sorta tra i soci e della messa in liquidazione di una delle società del gruppo, dunque di dichiarare la nullità dell'atto di associazione (o, in subordine, dichiarare lo scioglimento di predetta associazione). Egli argomenta nel senso di escludere che un ente collettivo innominato, quale è quello che partecipa a predetta associazione, non può partecipare a tale associazione come aggregato poiché vi sono alcuni soci non abilitati, mentre dovrebbero parteciparvi i singoli muniti di titolo di avvocato. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, si limita ad esaminare la situazione di fatto creatasi all'interno dell'associazione professionale rispetto ai parametri di legge. Non ravvisando alcuna discrepanza, conferma la sentenza impugnata.
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