Data: 27/04/2014 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

di Paolo M. Storani - (prima parte) "Attento, se non metti la testa a partito, finirai a fare l'attore o il giornalista" scriveva Lord Chesterfield al figlio nell'Inghilterra del Settecento con lo scopo di trasformare quell'unico erede in un perfetto aristocratico (in Italia lo pubblica Adelphi). Lo ricorda Piero Ottone nel prologo della sua ultima fatica letteraria, giunto alla soglia dei novant'anni con intatto nitore della pagina: mi occuperò di questa opera più oltre, tra alcune decine di righe. E un collega giornalista già famoso ammoniva Piero Ottone che il giornalismo non arricchisce chi lo pratica e non assicura in società una buona - udite udite! - reputazione; la reputazione sarà proprio uno dei temi di cui mi occuperò in questo saggetto o rassegna che dir si voglia, che esce a puntate con il limitatissimo valore di pensieri sparsi per una relazione che dovrò tenere ad un convegno.

Si segnala immediatamente un caso significativo in cui il giudizio civile era stato promosso dai prossimi congiunti di una persona defunta, il Comandante del traghetto Moby Prince, cui un articolo giornalistico lanciava pesanti accuse che all'esito del processo di primo grado non erano risultate corrispondenti ai criteri di verità e continenza.

Talché, "il concetto di reputazione non riguarda soltanto la stima che si ha di sé stessi ma anche la considerazione che i terzi hanno dei prossimi congiunti per l'agire della persona offesa. La diffamazione si riflette inevitabilmente sui prossimi congiunti per l'offesa subìta da un proprio familiare, offesa che si espande fino a coinvolgere le loro persone. Nel caso di specie, gli attori prossimi congiunti risentono indiscutibilmente dell'offesa arrecata alla dignità del loro padre, definito folle e codardo. Conseguentemente il pregiudizio arrecato al defunto si estende ai prossimi congiunti che subiscono un danno diretto e immediato".
Così Trib. Roma, 6 ottobre 2011, Giudice Unico Colla.

Quando viene leso a mezzo stampa un bene giuridico della personalità umana, quale per l'appunto la reputazione, l'onore e l'immagine (concetti che vanno intesi in relazione all'opinione del gruppo sociale in cui l'offeso vive ed opera, vale a dire in quel dato contesto storico), la conseguenza - ovvia - è che si generano pregiudizi, più o meno gravi.
Già apprendere dai mass-media la notizia di aver subìto una rilevante violazione della propria vita privata costituisce un'attività illecita altrui che comporta per la vittima un'indubbia sofferenza che dev'essere risarcita.
Per un primo approccio potrà forse esserci utile un'imponente pronuncia del Tribunale Civile -Sez. X- di Milano del 3 settembre 2012, n.9749 in tema di diritto alla riservatezza che ha riguardato il caso di un noto calciatore professionista (Bobo Vieri, di certo un tipo che non si spaventa tanto facilmente) di una ancor più nota squadra di calcio di serie A (l'Inter F.C.); Vieri apprendeva dai mass-media di aver avuto tutte le utenze telefoniche intercettate e controllate per anni.
Tale attività risultava essere stata posta in essere da un dipendente di una società di telecomunicazioni (Telecom), che agiva su commissione della società calcistica milanese; va ricordato che all'epoca dei fatti l'attore era ancora tesserato con l'Inter.
La società sportiva sosteneva di essersi limitata a commissionare un'attività lecita di controllo al fine di verificare la professionalità del proprio bomber.
Inoltre, le parti convenute in giudizio per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, lamentati dal popolare centravanti, anzitutto eccepivano l'intervenuta prescrizione a mente dell'art. 2947 c.c. e la Telecom, in particolare, opinava l'assenza di responsabilità per aver il dipendente agito per scopi estranei rispetto alle mansioni affidategli.
Poiché il nesso di causalità si interrompe soltanto per il verificarsi di un fatto imprevisto ed imprevedibile, la commissione del fatto illecito consistente nell'indebita intrusione nella sfera privata altrui mediante il controllo del traffico telefonico non poteva ritenersi evento imprevisto ed imprevedibile.
Talché, il Tribunale di Milano ha fondato, in capo ad entrambe le società convenute, una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c..
In tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia patrimoniale che non patrimoniale occorre che venga "provata l'esistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., e non coincide con l'evento"; l'evento è solo un elemento del fatto produttivo del danno.
Così Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 2007, n. 15131, Pres. Paolo Vittoria, Est. Antonio Segreto, nella causa British American Tobacco Bat Italia S.p.A., già Ente Tabacchi Italiani ETI S.p.A., con gli avvocati Natalino Irti, Carmine Punzi, Gian Paolo Zanchini e Roberto Poli c. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con l'Avvocatura Generale dello Stato, causa relativa ad una fattispecie di pubblicità ingannevole con riferimento al pacchetto delle sigarette Rothmans nella versione light ('leggere', secondo il descrittivo apposto sulla confezione di sigarette si propagandava il messaggio subliminale reputato ingannevole, che avrebbe dovuto comportare, nella mente dell'attore, una riduzione del rischio e del danno da fumo).

Pertanto, ricorda l'Estensore, nella struttura dell'art. 2043 c.c. non si richiede che il fatto sia illecito, ma solo che il danno sia ingiusto.

"Per cui ciò che rileva è che il fatto (assistito almeno dalla colpa) dell'agente abbia prodotto la lesione di una posizione giuridica altrui, ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, lesione non altrimenti giustificata".

Dunque, il danno è sempre un danno - conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, altrimenti la funzione del risarcimento ne verrebbe snaturata perché il ristoro verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

Così Cass. Civ., 19 agosto 2011, n. 17427.

Peraltro secondo i più recenti orientamenti della Cassazione, "anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenute in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici".

In proposito si veda Cass. Civ., 12 ottobre 2012, n. 17490.

La mia attenzione si appunterà, pertanto, proprio sulle conseguenze del contegno diffamatorio e sui meccanismi di ristoro che l'ordinamento giuridico italiano appresta.
L'importanza della somma liquidata a Christian Vieri a solo titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy comporta alcune riflessioni e considerazioni.

In applicazione delle tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute (il Tribunale di Milano ha escluso la lesione del bene salute in quanto, sia dalla ctu disposta, che dall'esame delle deposizioni testimoniali rese, risultava provato soltanto uno stato di sofferenza, "non di per sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico diverso e più grave rispetto alla mera sofferenza transeunte"), elaborate proprio dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano curato da Damiano Spera, estensore della pronuncia ambrosiana si constata che una vittima d'infortunistica stradale o di responsabilità per malpractice medico-sanitaria deve riportare quanto meno un'invalidità del 100%.

Precisa il Dott. Damiano Spera nel corpo della motivazione: "In particolare non è provato un ulteriore danno all'immagine, atteso che negli articoli di stampa prodotti non risulta trascritto il contenuto delle comunicazioni e Vieri viene indicato esclusivamente quale vittima dell'attività illecita posta in essere dalle convenute. Né per altro verso può essere accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale, inteso quale danno svincolato dalla lesione di uno specifico bene protetto. Giova infatti richiamare quanto ritenuto dalla citata sentenza n. 26972/2008: “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità". In definitiva "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere". Come si è innanzi accennato il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.. deve essere conseguenza della lesione del bene salute o di altro diritto inviolabile, ovvero di un fatto illecito integrante una fattispecie di reato oppure un'altra ipotesi espressamente prevista dalla legge."
(Trib. Milano, Sez. X, 3 settembre 2012, n. 9749)

Inoltre, occorre sottolineare che nel caso di risarcimento del danno da diffamazione tramite mass-media, tutte le volte in cui - come in questo caso - sono state accertate situazioni di turbamento d'animo e di dolore intimo sofferti dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, i danni liquidati, in media, ammontano a circa € 45.000,00, calcolati sempre in via equitativa.

Ad esempio, leggo da Il Fatto Quotidiano del 22 aprile 2014, pag. 8 della versione cartacea, un articolo con cui Giorgio Meletti rivela che Giuliano Amato ha formulato una richiesta risarcitoria pari ad € 500.000,00 per sedici servizi successivi all'ascesa (assai controversa per il forte coinvolgimento, da autentico protagonista della storia d'Italia, in delicatissime scelte normative di questo Paese) del "Dottor Sottile" alla Corte Costituzionale. Perciò, con la tutela della figlia avvocato Elisa Amato, accusa il quotidiano diretto da Antonio Padellaro di aver voluto "lo smantellamento, pezzo per pezzo, del prestigio e del rispetto che quest'ultimo si era costruito e guadagnato nel corso degli anni" e "la preordinata ed artificiosa costruzione, al contrario, di un personaggio sordido, pienamente addentro alla parte corrotta e prepotente del mondo politico, prima asservito a Craxi e poi incline ad abusare della propria posizione di potere per assicurarsi incarichi di ogni genere e vantaggi economici esagerati".

Risponde l'articolista del quotidiano (che non riceve alcun finanziamento pubblico): "nominandosi giudice di sé stesso, Amato pretenderebbe di vietare al Fatto di ricordare i suoi trascorsi economici, politici e non solo; la sua pensione d'oro e il vitalizio da parlamentare ...".

Siamo, dunque, nei gangli del conflitto e della collisione tra diritti: nella tutela del diritto all'onore, alla reputazione ed al decoro ci si trova a dover affrontare il problema del bilanciamento di tali diritti con quello, parimenti costituzionalmente garantito, della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.; si rifletta sulla natura del pensiero, al contempo mezzo di formazione della personalità e di sua lesione, di affermazione della personalità e di negazione di quella altrui.

Eccoci, quindi, all'interno del perimetro di irraggiamento del fascio dannoso; addirittura per il caso della calunnia nella quantificazione del danno andrà ovviamente tenuto conto del fatto che il calunniato è stato ingiustamente sottoposto ad indagini penali per un reato e che il vivere tale condizione avrà certamente provocato nel soggetto un turbamento interiore contraddistinto dalla preoccupazione per la possibile sottoposizione a giudizio penale, se del caso destinato a suscitare vasta eco, vuoi per la figura del danneggiato, vuoi per l'importanza dell'accusa.

La lesione della reputazione personale va intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati.
E' altrimenti detta onore e prestigio.

Si può affermare che esista una sorta di proporzione inversa fra il diritto di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, in quanto all'aumentare del grado di interesse pubblico della notizia corrisponde una riduzione dell'interesse privato della persona cui viene fatto riferimento nella notizia.

La lesione va valutata in astratto, vale a dire con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale in un determinato momento, e non in relazione alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, che chiameremmo amor proprio.
Sussisterà una lesione della reputazione avente incidenza sulla sfera personale ed una sulla sfera di reputazione professionale.
In tale evenienza il pregiudizio risentito non ha una propria valutazione analitica e sfugge a precisi parametri economici.
Alla liquidazione del danno morale dovrà provvedersi con determinazione equitativa, alla stregua degli artt. 1226 e 2056 c.c.: è, infatti, impossibile provarne l'esatto ammontare poiché la lesione attiene a beni personali che non si prestano ad essere convertiti in valori monetari.
Il giudice officiato della liquidazione, pur nella discrezionalità, terrà conto di alcuni parametri: a) le effettive sofferenze patite dalla persona offesa in rapporto alla sua personalità; b) la gravità dell'illecito di rilievo penale in relazione a tutte le peculiarità del caso concreto, in maniera da rendere il quid attribuito al leso adeguato alla fattispecie realizzatasi, onde scongiurare che la corresponsione di tramuti in un simulacro risarcitorio; c) il contesto nel quale si è riverberata l'offesa; d) la spiccata vis polemica nel diritto di critica esercitato, in particolar modo quando si viene accusati di fatti di rilevanza penale e si operano accostamenti dell'operato dell'offeso ad altri episodi che lo circondino di viva luce negativa; e) l'ampio risalto e la vasta eco come quando si realizzi una trasmissione televisiva in prima serata o un articolo che occupi più pagine del quotidiano o del periodico (la testata incriminata) contraddistinto da una titolazione e da un rilievo tipografico (mediante l'uso di occhielli o sottotitoli, i richiami in prima pagine o nel sommario, il corredo di vignette satiriche che mettono a fuoco il contenuto del servizio) miranti a catturare l'attenzione (anche morbosa, con aggettivazioni di disprezzo e drammatizzanti, subdoli espedienti, insinuazioni ed un tono troppo scandalizzato; per contro il requisito della continenza è soddisfatto dalla chiarezza dell'esposizione, che deve essere scevra da sottintesi o apprezzamenti in sé denigratori) del lettore: come suol dirsi, si sbatte il mostro in prima pagina, tanto per rievocare un'espressione giornalistica; f) la risonanza, la percezione da parte di una moltitudine di soggetti, la diffusione del quotidiano nel contesto territoriale interessato, pur al cospetto di una tiratura in assoluto limitata o l'elevato numero di ascoltatori di una trasmissione televisiva o radiofonica; infatti, in giurisprudenza si ritiene che, in tema di risarcimento dei danni, qualora la divulgazione della notizia lesiva dell'altrui reputazione sia avvenuta su quotidiani a diffusione locale con grande capacità di penetrazione nell'area limitata di operatività del soggetto leso, l'elemento della comunicazione a più persone della notizia diffamatoria riguardante un individuo che vive e lavora nel luogo stesso deve considerarsi in re ipsa; g) la protrazione, più o meno ininterrotta, della diffusione e della risonanza di tali notizie per un arco temporale significativo; h) la gravità del reato desunta in special modo dall'intensità del dolo e dal grado della colpa dell'autore dell'illecito; i) l'inconsistenza delle ingiurie mosse; l) la rettifica richiesta dalla vittima accompagnata da un commento ad opera del giornalista (talvolta da maliziose considerazioni che hanno l'effetto di appesantire, invece che di elidere l'efficacia pregiudizievole) tale da escludere qualsivoglia incidenza della rettifica stessa per elidere le conseguenze dannose delle notizie pubblicate; m) l'omessa rettifica (che attesa una scarsa professionalità ed una irresponsabile persistenza nella lesione del fondamentale bene della reputazione) di un'accusa ingiusta (di usura) quando un altro giornale aveva pubblicato la smentita, come evidenzia il prestigioso Dott. Antonio Bevere, estensore di Cass. Pen., Sez. V, 17 aprile 2014, n. 17038, sotto la presidenza del Dott. Lombardi; n) il ruolo rivestito dalla vittima, la notorietà, il particolare compito istituzionale ricoperto, le sue qualità morali; o) la portata oggettivamente offensiva dei servizi giornalistici o radiotelevisivi; p) le ricadute e le ripercussioni negative sulla reputazione del soggetto leso; q) la forma eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o il difetto di serenità e di obiettività che calpesta quel minimo di dignità a cui ogni persona ha sempre diritto; di certo, un fatto chiaramente esposto favorisce nella coscienza del giornalista l'insorgere del senso di responsabilità cui deve essere sempre informata la sua attività; r) quando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone coinvolte in qualche modo in fenomeni sui quali gravi un pesante giudizio di riprovazione della collettività, quali vicende criminali, prostituzione, ed è ravvisabile una censurabile incontinenza espressiva evitare di coprire il volto della persona effigiata (almeno per renderla non identificabile) poiché si creerebbe un preciso collegamento tra fenomeno generale e una specifica ed individuabile persona fisica, con conseguente inutile carica di disdoro personale (così in relazione al caso di una questuante all'opera nel centro storico di Trento effigiata a corredo di un articolo sull'accattonaggio come male da evitare Cass. 30 gennaio 2012, n. 3721, Pres. Giuliana Ferrua, Est. Gennaro Marasca).

Talché, in rapporto a tali circostanze varia la diffusione e l'incidenza della disistima e del discredito.
La liquidazione del danno va proporzionata, quindi, alla gravità del fatto generatore di discredito avuto riguardo a tutte le componenti e a tutti i fattori poc'anzi delineati.
Può svolgere un effetto riparatore la pubblicazione della sentenza sui quotidiani che va a diminuire per equivalente il quantum del danno da risarcire.
Va anche ricordato che, con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., comprensivo sia del danno non patrimoniale che del danno patrimoniale, una somma a titolo di riparazione, a carico del giornalista e del direttore responsabile, purché la responsabilità di quest'ultimo sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria.
Tale componente non rientra nel risarcimento del danno, né costituisce duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata contemplata dalla legge sulla stampa: come tale va ad aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidabile in favore del danneggiato.
Si concretizzerà un danno patrimoniale; sussisterà tutte le volte in cui il plaintiff, attore, ricorrente o parte civile, sarà in grado di dimostrare e provare il nesso causale fra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale della persona e la conseguente diminuzione reddituale.
Nel corso della disamina della fattispecie della diffamazione a mezzo stampa occorrerà anche verificare se ed in quali casi sia consentita la liquidazione del danno non patrimoniale, anche indipendentemente dall'accertamento del fatto reato, potendo realizzarsi pure una diffamazione soltanto "colposa".

Ovviamente la domanda risarcitoria verrà respinta ogni qual volta l'attore o la parte civile avrà fallito nel tentativo di allegare e provare, in una sequenza - fondata sul rapporto di adeguatezza - per così dire "qualificata", il collegamento temporale tra la propalazione/divulgazione/pubblicazione e la deminutio patrimonii.

Tendenzialmente il carattere offensivo degli articoli provoca un ingiusto turbamento dello stato d'animo dell'individuo leso, inteso come sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto: cioè come lesione all'onore, alla reputazione, all'immagine, all'identità personale ed alla vita di relazione.
La pubblicazione potrebbe riguardare anche un'immagine.

Le perdite patrimoniali causate dalla lesione alla reputazione potrebbero consistere anche nelle spese pubblicitarie per ...rifarsi un'immagine, nel caso in cui la persona offesa dal contegno diffamatorio e denigratorio sia un imprenditore commerciale oppure un professionista che, in base all'ordine professioniale cui appartiene, possa ideare ed effettuare una campagna pubblicitaria.

Attualmente, a titolo esemplificativo, dopo il naufragio presso l'Isola del Giglio, l'immagine commerciale della compagnia di navigazione Costa Crociere è ai minimi storici; si sta ora lentamente e faticosamente risollevando, ma sono ancora negli occhi dei potenziali passeggeri la scena dell'agghiacciante disastro; proviamo ad ipotizzare che il discredito non fosse riconducibile alla disgraziata manovra cosiddetta "di inchino" malamente ordinata dal Comandante Francesco Schettino, bensì ad una campagna di stampa denigratoria organizzata e preordinata da una compagnia di navigazione concorrente che fosse proprietaria anche occulta di un quotidiano (ricordiamo - come espone Piero Ottone nel racconto autobiografico appena uscito in libreria che abbiamo menzionato in avvio, intitolato "Novanta" ed edito da Longanesi nel 2014 - che quando Enrico Mattei fondò Il Giorno per contrastare la corazzata del Corriere della Sera diretto da Alfio Russo, per alcuni anni non rivelò che l'Eni ne deteneva la proprietà attraverso fondi segreti); in quel caso, alla Costa Crociere competerebbe un significativo danno patrimoniale derivante dal discredito commerciale presupposto idoneo a rappresentare al giudice l'esistenza di un effettivo pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di trarre utili economici dallo sfruttamento della propria immagine.

Ricorda, infine, il grande Maestro Guido Alpa a pag. 195 del suo Manuale di diritto privato edito da Cedam nel 2013 che "tra i diritti della persona, il Codice Civile non include il diritto alla riservatezza, il diritto a tenere segreti aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della persona. L'assenza di una norma specifica del Codice per molto tempo ha indotto a credere che questo interesse non fosse suscettibile di tutela. Più di recente si sono individuati elementi e riferimenti normativi che consentono di fondare un vero e proprio diritto alla riservatezza ...sul diritto generale della personalità, e si ammette implicitamente che si possa difendere da invasioni illecite altrui la sfera intima della persona. Già l'art. 2 Cost. dispone che 'la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità'. Questa espressione, per quanto generale, costituisce il fondamento del diritto alla riservatezza, che tende appunto a preservare all'individuo un ambiente nel quale si svolge la sua personalità immune da intrusioni degli altri ...Ma in ogni caso occorre fare un bilanciamento tra due interessi egualmente rilevanti: accanto alla protezione del sngolo si deve tutelare il diritto di sapere dei consociati, il diritto di essere informati, diritto protetto anch'esso, sia pure indirettamente, dalla Costituzione (art. 21). Come si può comporre questo conflitto di interessi?"

I danni non patrimoniali risentono di una nozione ricavata in negativo dal concetto di danno al patrimonio, quasi che, secondo la concezione primordiale (cosificata) del nostro diritto privato, per il legislatore le cose contassero molto di più degli individui.
Il danno non patrimoniale, secondo la visione tradizionale, sarebbe risarcibile, a mente del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., soltanto nell'ipotesi di commissione di un reato.
In realtà l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di reato.

fine prima parte - sul rispetto della reputazione della persona indagata rimandiamo all'articolo "SBATTI IL MIO GOMMISTA IN PRIMA PAGINA" che Studio Cataldi ha pubblicato l'8 febbraio 2011.
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