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Data: 23/04/2014 16:01:00 - Autore: A.V. Con la sentenza n. 8876 del 16 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il disconoscimento di un figlio nato da una relazione extraconiugale. Nel caso di specie, un uomo, già consensualmente separato, agiva per il disconoscimento del figlio nato in costanza di matrimonio, riscontrando l'infedeltà coniugale grazie all'esito di alcuni esami ematologici effettuati sul figlio stesso. La ex moglie, tuttavia, negava il consenso agli ulteriori test genetico-ematologici necessari, cosicché, sia in primo grado che in appello, la domanda attorea veniva rigettata. Il soccombente proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione la quale rilevava che, con la sentenza n. 266/2006, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 235 c.c., c. 1, n. 3, nella parte in cui, "ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie". In sede di rinvio, veniva quindi accolta la domanda di disconoscimento e la Corte d'Appello ordinava all'Ufficiale dello Stato civile di attribuire al figlio il cognome della madre. Contro tale decisione ricorrevano madre e figlio, ormai divenuto maggiorenne ed internazionalmente riconosciuto con il cognome paterno, lamentando la violazione dell'art. 95 DPR n. 396/2000 poiché, prima della pronuncia di illegittimità costituzionale del 2006, non sarebbero state possibili indagini ematologiche e la domanda di disconoscimento non avrebbe potuto superare la fase preliminare rivolta all'accertamento dell'adulterio; nonché la violazione dell'art. 394 C.P.C. e il vizio di motivazione poiché la domanda di mantenimento del cognome, dichiarata inammissibile in quanto nuova, poteva essere presentata solo in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale e alle modifiche legislative. La Cassazione, pur rigettando il ricorso per infondatezza dei motivi, ribadiva che la disciplina giuridica del nome coinvolge istanze pubbliche e private, di talchè "ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo status familiae, l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale".
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