Data: 23/04/2014 16:01:00 - Autore: A.V.
Con la sentenza n. 8876 del 16 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che � legittimo il disconoscimento di un figlio nato da una relazione extraconiugale. 
Nel caso di specie, un uomo, gi� consensualmente separato, agiva per il disconoscimento del figlio nato in costanza di matrimonio, riscontrando l'infedelt� coniugale grazie all'esito di alcuni esami ematologici effettuati sul figlio stesso. 

La ex moglie, tuttavia, negava il consenso agli ulteriori test genetico-ematologici necessari, cosicch�, sia in primo grado che in appello, la domanda attorea veniva rigettata. 
Il soccombente proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione la quale rilevava che, con la sentenza n. 266/2006, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimit� dell'art. 235 c.c., c. 1, n. 3, nella parte in cui, "ai fini dell'azione di disconoscimento della paternit�, subordinava l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie". 

In sede di rinvio, veniva quindi accolta la domanda di disconoscimento e la Corte d'Appello ordinava all'Ufficiale dello Stato civile di attribuire al figlio il cognome della madre. Contro tale decisione ricorrevano madre e figlio, ormai divenuto maggiorenne ed internazionalmente riconosciuto con il cognome paterno, lamentando la violazione dell'art. 95 DPR n. 396/2000 poich�, prima della pronuncia di illegittimit� costituzionale del 2006, non sarebbero state possibili indagini ematologiche e la domanda di disconoscimento non avrebbe potuto superare la fase preliminare rivolta all'accertamento dell'adulterio; nonch� la violazione dell'art. 394 C.P.C. e il vizio di motivazione poich� la domanda di mantenimento del cognome, dichiarata inammissibile in quanto nuova, poteva essere presentata solo in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale e alle modifiche legislative. 

La Cassazione, pur rigettando il ricorso per infondatezza dei motivi, ribadiva che la disciplina giuridica del nome coinvolge istanze pubbliche e private, di talch� "ove si accerti che il cognome gi� attribuito ad un soggetto non � quello spettantegli per legge in base allo status familiae, l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile � soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non pu� condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identit� personale".

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