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Data: 29/04/2014 10:00:00 - Autore: C.G. di Eleonora Pividori - Corte
di Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 15050 del 1 Aprile
2014.
La
Corte di cassazione, nella sentenza in oggetto,
si è espressa in merito
alla configurabilità
dell'aggravante della
provocazione in ambito
di sinistro stradale,
nell'ipotesi di reato di
guida in stato di
ebbrezza, di cui
all'art. 186 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”). La
ricorrenza di una simile aggravante determina, oltre ad un
inasprimento del trattamento punitivo, ai sensi del comma 2 bis
del summenzionato
articolo, la preclusione a godere del beneficio della sostituzione
della pena con il
lavoro di pubblica
utilità, la cui
concessione è prevista dal comma 9 bis
dell'art. 186 c.d.s.
Nella specie, il ricorrente ha sollevato l'illegittima attribuzione all'imputato della circostanza di cui sopra, contestando il fatto che non risultasse provata la sussistenza di un nesso causale fra lo stato di ebbrezza e l'evento incidente e che non fosse stato preso in considerazione il possibile intervento di cause alternative valide a cagionarlo. Nei motivi di ricorso, è inoltre lamentata l'omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, beneficio da ritenere – a parere della difesa – applicabile nella specie, poiché il sinistro stradale non poteva considerarsi diretta conseguenza dello stato alterato dell'imputato ed appariva privo di un'effettiva capacità lesiva. La sezione quarta della Suprema Corte, allineandosi alla pregressa giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ribadito il principio di diritto secondo cui la nozione di "incidente stradale", rilevante ai fini dell'art. 186 c.d.s., è da interpretarsi come “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921). Deve pertanto considerarsi tale, a titolo esemplificativo, l'urto del veicolo contro un ostacolo, o la fuoriuscita dell'auto dalla strada, senza che assumano rilevanza gli eventuali danni cagionati a cose o a persone. A ciò consegue che, per la configurazione dell'aggravante in parola, è sufficiente “qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”(Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/2011). Perché, poi, l'evento incidente possa dirsi concretamente riconducibile alla condotta dell'imputato “è necessario un riscontro inequivoco di un obiettivo nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato”, in quanto non sarebbe legittima l'inflizione di un trattamento sanzionatorio aggravato a carico di un conducente che, sebbene versi – illecitamente - in uno stato alterativo, “sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza”.
L'autrice di questo
articolo ha pubblicato anche una raccolta di massime di maggior
rilevanza, periodo compreso tra il 17 Dicembre 2013 e il 17 Febbraio
2014, in tema di guida in stato di ebbrezza. Essa è acquistabile
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