Data: 28/04/2014 10:00:00 - Autore: Luana Tagliolini

Luana Tagliolini

Attenzione a non dare del “ladro” all'amministratore, perché le offese possono portare, eventualmente, alla condanna per due reati: ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).

La differenza  tra ingiuria e diffamazione sta nella presenza della persona offesa al momento dell'offesa.

Se al momento della pronuncia dell'offesa è presente l'amministratore di condominio (o inserita in una missiva a lui esclusivamente diretta) si configura il reato d'ingiuria (art. 594 c.p.) eventualmente aggravato dalla presenza di altre persone.

Se l'offeso è assente ma l'offensore pronuncia la stessa dichiarazione fatta in uno scritto diretto a due o più persone o comunque pronunciata davanti a due o più persone integra gli estremi del delitto di diffamazione.

Se l'affermazione è detta davanti ad una sola persona, diversa dall'amministratore, non si configura alcun reato.

Tali distinzione è stata ribadita nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9843 del 28 febbraio 2014.

Nella fattispecie in esame, un condomino, parlando con due persone,  dava del ladro al suo amministratore, senza sapere che tali persone erano i suoceri dell'amministratore.

Ne conseguiva un processo penale nel quale l'imputato si difendeva sostenendo che non si configurava alcun reato perché la frase era stata pronunciata, in sua assenza, solamente davanti a due persone.

Gli ermellini, però, non si sono dimostrati dello stesso avviso e, nel condannarlo, hanno ricordato che "per aversi diffamazione, infatti, è necessario che l'autore "comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento" (Cass., n. 36602 del 15/07/2010) (L'imputato è stato comunque assolto per intervenuta prescrizione ma ha adito i giudici civili per richiedere il risarcimento del danno)


Tutte le notizie