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Data: 30/04/2014 13:00:00 - Autore: A.V. Avv. Claudia Buffoni - avvgallonibuffoni@tin.it La vicenda trae origine da un contenzioso tra una societā che svolge attivitā di soccorso stradale ed il Comune di Bologna. La Societā ha dovuto proporre opposizione avverso molteplici verbali con i quali le era stata contestata la violazione dell'art. 7 Codice della Strada per avere percorso con i suoi carroattrezzi corsie riservate istituite all'interno del territorio comunale, secondo tesi del Comune, in assenza di titolo. Il Giudice di Pace, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla Societā di rimozione, ha ripetutamente annullato i verbali emessi dal Comune di Bologna, in quanto ha ritenuto legittimo il transito dei carroattrezzi. Il Comune ha impugnato una delle sentenze che lo aveva dichiarato soccombente. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 687 in data 8 Marzo 2013, ha respinto l'appello in quanto ha accertato la formazione del giudicato esterno inter partes con riferimento alla questione della legittimitā del transito da parte dei carroattrezzi per effetto delle ripetute pronunce con cui il Giudice di Pace aveva annullato le contestazioni del Comune. Il giudicato esterno nei rapporti inter partes costituisce, infatti, la regola di diritto che disciplina il caso concreto, regola alla quale č imprescindibile fare riferimento. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'essenza del giudicato č costituita proprio da un comando o precetto, il quale rende certa la situazione giuridica concreta (Corte di Cassazione, sezioni Unite, 226/2001). E' indubbio: - il riconoscimento della natura pubblicistica dell'interesse al rispetto del giudicato; - l'indisponibilitā, per le parti, dell'autoritā di quest'ultimo; - l'identitā di operare dei due giudicati; - la rilevabilitā d'ufficio del giudicato interno e di quello esterno, una volta che il contenuto di quest'ultimo risulti acquisito al giudizio di merito; - l'inclusione delle relative questioni nella sfera delle questioni di diritto, piuttosto che in quella delle questioni di fatto. Riportandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte, il Tribunale di Bologna ha ritenuto precluso il riesame della questione confermando la sentenza del Giudice di Pace (Tribunale di Bologna n. 687 in data 7-8 marzo 2013). La sentenza del Tribunale di Bologna non č stata impugnata dal Comune di Bologna ed č divenuta definitiva. Avv. Claudia Buffoni - avvgallonibuffoni@tin.it Tel/fax 051/344367
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