Data: 30/04/2014 16:00:00 - Autore: Avv. Concetta Spatola

- avv. Concetta Spatola - La Legge 219/2012, nell'ambito della parificazione dei figli naturali ai figli legittimi ha modificato, tralaltro, il procedimento per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Il procedimento che trova regolamentazione negli articoli 250 e seguenti del codice civile, pertanto, subisce alcune modifiche che ne cambiano incisivamente la procedura. Cambia innanzitutto l'interesse perseguito e tutelato dalla norma. Ogni procedimento attinente i figli va espiato solo ed esclusivamente nell'interesse del minore, con un'integrale accoglimento delle regole sul diritto di ascolto, previsto per gli ultradodicenni in modo incondizionato e per i minori di tale et� qualora siano in possesso della capacit� di discernere, subordinando a tale interesse ogni diritto di legittimazione attiva al procedimento. Cambia, altres�, la soglia di et� prevista per il minore per la prestazione del consenso al suo riconoscimento che viene fissata al quattordicesimo anno, cos� come viene anche prevista la possibilit� di riconoscere al minore di anni sedici previa autorizzazione del giudice valutate le circostanze e avuto riguardo l'interesse sempre del figlio.

Competente � il Tribunale Ordinario che procede ai sensi degli artt.737 e seguenti c.p.c.

Stabilisce l'art. 250 nuova formulazione del c.c. "Il figlio nato fuori dal matrimonio pu� essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art.254, dalla madre e dal padre, anche se gi� uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento pu� avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non pu� avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gi� effettuato il riconoscimento. Il consenso non pu� essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di et� inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo l'opposizione non sia palesemente fondata. Con sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'art.262. Il riconoscimento non pu� essere fatto dai genitori che non abbiamo compiuto il sedicesimo anno di et�, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo dell'interesse del figlio."

Come si nota confrontando la norma in oggetto rispetto alla vecchia stesura cambia in modo incisivo il procedimento. Precedentemente era previsto che in caso di opposizione alla prestazione del consenso il tribunale decideva con sentenza, su ricorso del genitore interessato al riconoscimento ed in contraddittorio con il genitore opponente e con la partecipazione del pubblico ministero. Con la riforma della L.219/2012, invece, appare completamente capovolta la situazione in quanto dalla notifica del ricorso per il riconoscimento  da parte del genitore interessato decorre il termine di decadenza di 30 giorni per l'eventuale opposizione. Qualora l'opposizione non venga proposta il giudice emette sentenza che avr� valore in luogo del consenso non prestato. Solo ove proposta l'opposizione il procedimento si apre con i conseguenti poteri istruttori da parte del giudice. La procedura prevista oggi � estremamente pi� veloce e pi� agevole, ma richiede estrema attenzione in ordine ai termini di decadenza, essenzialmente ridotti, in quanto il riconoscimento � irrevocabile.

Resta l'azione sottoposta all'autorizzazione del giudice nel caso in cui il figlio � nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado oppure un vincolo di affinit� in linea retta. Autorizzazione che va richiesta, in questo caso, ai sensi dell'art.251 c.c. al Tribunale dei Minori.

avv. Concetta Spatola

foro di Napoli

avv.concettaspatola@alice.it


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