|
Data: 02/05/2014 09:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 9277 del 24 Aprile 2014. In materia di tenuta dei libretti di risparmio, la funzione primaria del libretto è enunciata all'art. 1835 codice civile (“Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. È nullo ogni patto contrario”) ed è quella di documentare il contratto di deposito sin dall'origine, nonché di prendere nota dei movimenti successivi. La cronologia movimenti è ricostruita proprio attraverso le annotazioni effettuate dagli impiegati della banca sul libretto medesimo. Tali annotazioni fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. E' quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza in oggetto, vertente sulla veridicità di alcune annotazioni apposte su un libretto di deposito bancario. Perchè il libretto assuma efficacia probatoria privilegiata occorre che le annotazioni siano firmate da persona abilitata, dunque da un funzionario o da un operatore bancario. In corso di causa occorrerà dunque provare che le annotazioni stesse siano state effettuate dall'impiegato di sportello, il quale, con il suo comportamento, ha generato nel cliente la legittima aspettativa che fosse effettivamente investito di tale potere: tale onere è a carico del depositante. Provato ciò, anche se il libretto di deposito non può essere considerato un atto pubblico, lo speciale regime di cui all'articolo sopra citato garantisce al medesimo la piena prova laddove sia dotato di tutti i requisiti formali di legge. La piena prova è riferita non soltanto alle annotazioni ma anche alla provenienza del libretto dalla banca di cui il soggetto sottoscrivente risulta dipendente. |
|