Data: 05/05/2014 10:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Il padre risponde di sottrazione di minore se trattiene con se il figlio oltre i tempi stabiliti con l'ex coniuge.
Come detto pi� volte, con la separazione la regola generale e' che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori mentre solo uno di essi sar� designato come il genitore collocatario, cio� quello con il quale i figli vivranno nella casa familiare.
Con l'affidamento condiviso si stabiliscono i tempi ed i modi in cui il genitore non collocatario potr� avere con se i figli rispettando quelle che sono le disposizioni stabilite in sede di giudizio. 
E'  vero anche che queste regole possono essere liberamente derogate dalle parti le quali possono anche accordarsi diversamente rendendo la gestione del tempo dei figli pi� elastica ed equilibrata.
Dunque, pu� accadere che un figlio stia con il padre anche per un periodo molto lungo ma se il genitore non rispetta il termine di riconsegna concordato, pu� rispondere del reato di cui all'art. 574 codice penale ," sottrazione di persone incapaci" (1).
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, e deciso con la sentenza n. 17799 del 28 aprile 2014, un padre separato aveva trattenuto con se, per mesi, il figlio adolescente senza il consenso della madre collocataria anche se tra i coniugi c'era l'accordo che il figlio rimanesse pi� tempo con il padre.
L'uomo per� aveva 'sforato' i tempi previsti e non aveva riconsegnato il figlio alla madre nei tempi previsti. 
In questo modo, la reiterata illecita condotta sottrattiva aveva privato la madre delle relative facolt� genitoriali.
Va precisato che questo tipo di reato ha natura di "reato permanente" perch� � caratterizzato da un'azione iniziale cio� la sottrazione del minore; si verifica poi un'altra situazione antigiuridica che � la "ritenzione" in pratica si continua ad esercitare un controllo sul minore ed infine, questa situazione termina o per sopravvenuta impossibilit� o nel caso di pronuncia della sentenza di primo grado.
(1) Art. 574 cp - sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici , o un infermo di mente, al genitore esercente la potest�, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volont� dei medesimi, � punito, a querela del genitore esercente la potest� dei genitori , del tutore o del curatore con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio .

Un precedente della Cassazione:
Integra il delitto di cui all'art. 574 c.p. la condotta del genitore che, senza il consenso dell'altro, porta via con s� il figlio minore allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di s�, quando tale comportamento determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potest� dell'altro genitore.21441/2008

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