Data: 16/05/2014 09:49:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9597 del 5 Maggio 2014. 

Automobilisti fate attenzione: l'eccesso di velocit� non comporta solo il rischio di una sanzione per la violazione del codice della strada. Se si � abituati a pigiare troppo il piede sull'acceleratore, si corre il rischio di un licenziamento, nel caso in cui si verifichi un incidente durante l'attivit� lavorativa.

Se infatti viene accertata la responsabilit� a carico di un dipendente per un'incidente stradale che ha provocato il danneggiamento della merce trasportata, il licenziamento che ne consegue � legittimo poich� � integrato il giustificato motivo. Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, il sinistro stradale in questo caso non pu� essere considerato estraneo al rapporto di lavoro poich� esso � avvenuto durante l'espletamento delle funzioni proprie del dipendente.

Nel caso di specie il giudice di primo grado e poi quello d'appello hanno ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente il quale, a causa dell'elevata velocit�, ha perso il controllo del veicolo condotto causando un sinistro stradale e conseguente danneggiamento della merce trasportata

Avverso tale sentenza l'interessato propone ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge e difetto di motivazione poich� il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della straordinariet� della situazione ed avrebbe invece considerato l'evento come strettamente attinente le mansioni a cui l'interessato era adibito. La Suprema corte, dopo aver affermato che le doglianze promosse dal licenziato ricorrente sono volte a porre in discussione accertamenti di fatto, dunque attinenti il merito e non sindacabili in sede di legittimit�, ha escluso che potesse ravvisarsi alcuno dei vizi lamentati del ricorrente, avendo il giudice d'appello correttamente considerato le risultanze istruttorie nella formazione del proprio convincimento. 

L'incidente si sarebbe verificato a causa della negligenza del ricorrente e durante l'orario di lavoro e la guida dell'automezzo sarebbe rientrata tra le mansioni normali del dipendente. Dunque, il ricorso � stato rigettato.


Tutte le notizie