Data: 27/05/2014 09:40:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10325 del 13 Maggio 2014. Il caso di specie � alquanto singolare poich� contempla un caso di cattivo trattamento di dati personali dovuti non solo ad omonimia, ma anche ad omocodia: identit� non solo di nominativo, ma anche di data e di luogo di nascita della ricorrente (dunque identit� di codice fiscale) inserita per sbaglio in un database di societ� finanziaria relativo ai cattivi pagatori. La domanda di risarcimento del danno promossa dall'interessata in primo grado di giudizio viene respinta data la singolarit� dell'evento e dell'assenza di alcun riscontro probatorio da parte dell'attrice. La stessa proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Rileva la Suprema corte che il trattamento dei dati personali � circostanza verificata nel merito - e nella specie la trasmissione degli stessi ad istituti privati di credito, sia avvenuto da parte della resistente sicuramente utilizzando il criterio di normale diligenza, cos� come enunciato dall'art. 2050 cod. civ. N� pu� affermarsi che la successiva cancellazione dei dati dal database sia avvenuto al di fuori dei tempi normalmente previsti, essendosi la societ� attivata tempestivamente a seguito della segnalazione della ricorrente (inoltrata in un momento precedente l'instaurazione del giudizio). Conferma la Corte che in questo caso il giudice del merito ha utilizzato come parametro di valutazione, data la singolarit� del caso, non quello della normale diligenza ma quello delle �attivit� periocolose�, richiamato dal codice privacy, richiedendo la prova del fortuito alla societ� chiamata in giudizio, prova maggiormente onerosa fornita nei gradi di merito. Al contrario, nessun sostegno probatorio nel senso opposto sarebbe stato fornito dalla ricorrente, la quale si � limitata a riaffermare le medesime pretese gi� promosse in primo e in secondo grado. Il ricorso � rigettato.


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