Data: 24/05/2019 11:00:00 - Autore: Laura Tirloni

Quando si ricorre all'adozione

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Di norma, si ricorre all'adozione nei casi di minori abbandonati, privati dunque di assistenza morale e materiale, e nei casi in cui gli operatori, a seguito di accertamenti, riscontrino la presenza di un rapporto patologico genitori/figli, che metta a repentaglio la salute psicofisica del minore, in assenza di margini di recupero.

L'istituto dell'adozione �, infatti, informato sul principio basilare di consentire al minore di "crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" (art. 1, comma 1, l. n. 184/1983), luogo privilegiato per una crescita sana ed uno sviluppo psicofisico armonioso e, solo laddove ci� non possa avvenire all'interno della famiglia d'origine, a causa delle carenze morali e materiali tali da arrecare pregiudizio al percorso evolutivo del bambino, disciplina il diritto dello stesso ad essere inserito in un contesto pi� idoneo, in grado di garantirgli l'educazione, le cure, l'assistenza morale e materiale necessarie alla realizzazione del suo preminente interesse.

Adozione: i requisiti

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La legge indica in modo dettagliato i requisiti che devono possedere sia i soggetti che richiedono l'adozione, sia l'adottando.

Per i primi, � fondamentale che la coppia (marito e moglie) che avvia una procedura di adozione, spesso costituita da partner che non hanno figli naturali e che magari hanno alle spalle un lunga storia di procreazione assistita e tentativi di fecondazione falliti, sia unita in matrimonio da almeno tre anni, senza che abbia avuto luogo separazione personale, neppure di fatto; che vi sia una differenza di et� con l'adottando non inferiore a 18 anni e non superiore a 45; che sia ritenuta idonea ad educare, istruire e mantenere il minore sotto il profilo morale e materiale (art. 6 l. n. 184/1983).

Lo stato di abbandono

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A seguito di un complesso procedimento, regolato dalla legge n. 184/83 (artt. 8-21), modificata ed innovata dalla legge n. 149/2001, la dichiarazione di adottabilit� viene emessa dal Tribunale per i minorenni del distretto di appartenenza del minore in stato di abbandono.

La mancanza di assistenza da parte dei genitori nei confronti del minore deve essere dichiarata permanente, perch� il bambino possa essere considerato adottabile.

Pertanto, non pu� essere sufficiente una situazione di carattere transitorio o dovuta ad impedimenti di forza maggiore, ovvero la semplice incapacit� economica dei genitori, i quali, cos� come i parenti, possono sempre fare ricorso contro una sentenza di adottabilit�, dimostrando la loro volont� di farsi carico del minore.

Nel caso in cui vengano meno le circostanze che hanno portato i periti a decretare lo stato di abbandono, allora il provvedimento pu� essere revocato dal Tribunale.

Idoneit� all'adozione

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L'iter per avviare una pratica di adozione, riguardante i minori in stato di abbandono, ha inizio con la presentazione di apposita domanda ("dichiarazione di disponibilit� all'adozione"), da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio (v. guida legale alle adozioni su questo portale).

La domanda avr� una durata di 3 anni e potr� essere ripresentata alla scadenza.

A seguito di ci�, il Tribunale avvier� delle indagini, miranti a verificare l'esistenza dei presupposti di idoneit� della coppia all'adozione, che di norma sono assegnate ai servizi sociali territoriali, ad operatori del consultorio o ai Carabinieri della zona di residenza dei coniugi.

In caso di riscontri positivi, certificati tramite apposita relazione e a seguito di appositi colloqui davanti al giudice, il Tribunale si pronuncer� a favore dell'idoneit� all'adozione.

L'affidamento preadottivo

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Durante il primo anno, il bambino sar� affidato ai coniugi (c.d. "affidamento preadottivo") che dovranno attenersi alle prescrizioni del Tribunale, il quale sar� tenuto a monitorare l'iniziale inserimento del minore nella nuova famiglia. Se dovessero riscontrarsi gravi difficolt� o incompatibilit� di convivenza tra i coniugi e il minore, allora l'affidamento potr� essere revocato. In caso contrario, a seguito del primo anno di affidamento (eventualmente prorogabile per un altro anno), la procedura giunger� a termine e il Tribunale emetter� una definitiva dichiarazione di adozione.

Vai alla guida Affidamento preadottivo

Il provvedimento di adozione

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Il provvedimento che viene pronunciato con decreto del Tribunale per i minorenni determina un rapporto di filiazione a tutti gli effetti, assegnando al minore lo stato giuridico di figlio legittimo dei genitori adottivi.

Vai alla guida L'adozione


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