Data: 02/09/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 11021 del 20 Maggio 2014. 

Il caso in oggetto riveste interesse sotto diversi profili. Le sezioni unite, oltre alla questione indicata nel titolo di questo articolo hanno voluto dare risposta in particolare a una domanda: sotto il profilo temporale, quando si esaurisce il potere decisionale in capo al giudice

In particolare cosa accade se il cancelliere si accorge che la sentenza d'appello depositata è priva di sottoscrizione da parte del presidente del Collegio?

Nel caso di specie, accortosi dell'errore, il presidente aveva disposto, con ordinanza, una nuova comparizione delle parti sul presupposto che, mancando la sua firma, la potestas iudicandi non si fosse ancora esaurita. 

L'ordinanza però veniva impugnata dai ricorrenti ex art. 111 costituzione poiché, a loro parere, una volta pubblicata la sentenza, il giudice si spoglierebbe del proprio potere di decidere in merito alla controversia

Nelle more del ricorso il giudice ha emanato una seconda decisione, di contenuto identico alla precedente. 

Gli interessati hanno quindi impugnato anche questa seconda sentenza spiegando che la prima decisione, anche se affetta da nullità assoluta per carenza di sottoscrizione, avrebbe comportato la conseguenza che il giudice del merito avrebbe esaurito il proprio potere decisionale.

I giudici della Cassazione nella sentenza qui sotto allegata ripercorrono gli orientamenti della stessa Suprema corte nel loro progressivo evolversi.

In particolare il dubbio era quello relativo alla possibilità che l'art. 161 c.p.c. potesse contemplare situazioni in cui la mancata sottoscrizione potesse non comportare necessariamente la nullità assoluta della sentenza. Gli orientamenti dominanti sono due: quello che reputa la sentenza affetta inevitabilmente da vizio insanabile, e quello che la sottopone a un legittimo procedimento di correzione degli errori materiali

La Cassazione in quest'occasione si spinge oltre e distingue tra due fattispecie particolari: la mancanza (totale) e l'insufficienza della sottoscrizione, intendendosi nel primo caso la carenza di sottoscrizione sia del presidente che del relatore, nel secondo la presenza della firma di almeno un giudice. Se alla mancanza si collegano le conseguenze della nullità, per l'insufficienza al contrario si palesa la possibilità di ricorrere alla correzione degli errori materiali. 

In estrema sintesi – ma si consiglia la lettura integrale della sentenza - secondo le sezioni unite, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare ex art. 360 n. 4 c.p.c. la prima sentenza emessa, priva della sottoscrizione del presidente del Collegio, convertendo il vizio in motivo di ricorso in Cassazione. Il ricorso viene giudicato inammissibile.


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