Data: 06/06/2014 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 10968 del 19 Maggio 2014. 

Quali sono gli elementi necessari affinchè si perfezioni lo spoglio di un bene comune? Ne parla la Corte di Cassazione affrontando il caso di un condominio che aveva contestato il fatto che una società (condomina) aveva utilizzato per suoi scopi esclusivi una porzione di lastrico solare condominiale escludendone il pari utilizzo da parte degli altri condomini.

La società aveva eseguito opere di ristrutturazione ed aveva collocato un impianto di condizionamento con dei tubi che attraversavano il lastrico solare.


Il condominio agiva nel merito al fine di ottenere la messa in pristino dei luoghi poiché, a suo dire, la società avrebbe operato un vero e proprio spoglio della parte comune installando un sistema di refrigerazione. La domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado di giudizio poiché, a dire del giudice, sarebbero mancati gli elementi necessari al fine dell'integrazione dello spoglio: in particolare nella fattispecie è mancata la volontà manifesta del singolo di escludere i comproprietari dall'uso della cosa comune, uso che non deve essere contemplato in modo generico ma descritto nello specifico.

La Suprema corte richiama inoltre l'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui non è sufficiente, nel promuovere un'azione avverso lo spoglio, affermare un generico spossessamento della cosa, ma di come sia necessario enunciare le singole attività, prima esercitate od esercitabili, che sarebbero state compresse. 

Nel caso in oggetto, l'istallazione di un impianto di condizionamento sarebbe rientrata nella piena possibilità del compossessore, salvo poi la facoltà per gli interessati di provare il contrario, dimostrando l'effettiva compressione del loro diritto di godimento sulla cosa comune. Il ricorso è dunque rigettato: le motivazioni della sentenza impugnata, così come il procedimento logico, appaiono prive di vizi.

Come si legge nella parte motiva della sentenza, "la lesione del diritto al pari uso della cosa comune, non è integrata dalla semplice sottrazione di una porzione di essa alla possibilità di utilizzo da parte dei comunisti -perché la tutela accordata dall'ordinamento concerne il pari utilizzo della re; nella sua interezza, secondo la funzione propria del bene - a maggior ragione tale criterio ermeneutico deve trovare applicazione quando si controverta in materia di azione di spoglio o di manutenzione in cui vanno specificamente indicate le attività, prima esercitate od esercitabili (in questo caso: dalla collettività dei condomini) sulla res commune che verrebbero compresse o impedite dall'attività immutativa del singolo".


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