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Data: 30/05/2014 16:00:00 - Autore: Carmelo Cataldi Ad oggi esiste una percentuale alta di rigetto delle domande di cause di servizio presentate dagli aventi diritto e appartenenti alla P.A. che da alcuni anni oscilla tra il 95-97% del totale. Il Consiglio di Stato, soprattutto le Sezioni che si occupano di fornire pareri in merito ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica presentati dagli aventi diritto, a seguito di rigetto delle proprie domande di riconoscimento di causa di servizio di lesioni patite appunto in servizio ed a causa del servizio, giustifica tale attività, di quasi totale rigetto, sull'attribuzione di una discrezionalità tecnica insindacabile nel merito del C.V.C.S. e fondando il proprio sporadico intervento positivo, a favore del richiedente, soltanto su un eventuale parametro di illogicità e contraddittorietà del provvedimento ministeriale e soprattutto del parere del C.V.C.S. Praticamente in tutti i casi di rigetto il CdS afferma che il parere del C.V.C.S è altamente tecnico e lascia fuori da quell'ambito scarsa manovrabilità di decisione, se non in presenza di una illogicità e contraddittorietà del provvedimento assunto dal Ministero competente, su parere vincolante del C.V.C.S. . Per essere più puntuali si riportano alcune formule generiche adottate dal CdS nella quasi totalità dei suoi pareri consultivi di rigetto: Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014 n. 04037/2013: “Al riguardo, deve rilevarsi che le valutazioni del comitato rientrano, secondo costante e consolidata giurisprudenza, nell'àmbito della discrezionalità degli organi tecnici, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base della decisione le cognizioni della scienza medica e specialistica. Ciò comporta che il relativo giudizio non possa essere sindacato nel merito, mentre il sindacato di legittimità è ammesso per macroscopici ed evidenti vizi logici del giudizio che, peraltro, non sono riscontrabili nel caso in esame, nel quale il parere espresso dal comitato è adeguatamente motivato e privo di elementi d'irragionevolezza o illogicità, essendo state ampiamente illustrate le ragioni tecnico-sanitarie che l'hanno indotto a pronunciarsi per il rigetto della domanda.”; Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2014 n. 03966/2011: “Rileva la Sezione, avuto riguardo alla concreta materia del decidere nel caso di specie, che la ripartizione di competenze in tema di dipendenza da causa di servizio da infermità e di attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo, modellata in termini organici nel D.P.R. n. 461 del 2001, prevede che i pareri del C.V.C.S. facciano testo e prevalgano per la parte che attiene all'individuazione del nesso eziologico tra le affezioni e le attività imposte dal servizio, e quindi la dipendenza dal servizio delle patologie;…. La competenza di entrambi i soggetti citati vincola le decisioni delle amministrazioni di merito…… Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato è con altrettanta nitidezza assegnata in via esclusiva al C.V.C.S. (Comitato di verifica per le cause di servizio), organo consultivo dell'amministrazione di merito i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.”; Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2014 n. 04372/2011: “Come la giurisprudenza di questa Sezione ha reiteratamente ribadito, il C.V.C.S. è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulle valutazioni conclusive (C.d.S. SEZ. III, 18.1.2005 n. 2164; SEZ. IV, 16.X.2009 n. 6352; SEZ. III, 19.05.2009 n. 1042). Dal contenuto di questi pareri emerge una forte discrezionalità del potere di attribuzione del nesso di causalità, tra la malattia e l'evento collegabili al servizio, in capo al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, parere a cui perfino il Ministro competente deve inchinarsi. Ma si può ammettere, oggi, una così forte discrezionalità di tale Comitato di fronte alla tutela di interessi legittimi disconosciuti a priori, come si avrà modo di illustrare più avanti, senza che un organo Amministrativo possa intervenire per riconoscere tali interessi ai richiedenti dipendenti pubblici, se non in casi eccezionali di abnormità e illogicità del parere emesso? Per capire meglio la natura di questa assodata e imprescindibile discrezionalità amministrativa del Comitato bisognerebbe prima sondare su quali parametri è stato implementato tale Comitato e chi lo compone. Probabilmente si scoprirebbe che tale Comitato è un vero e proprio Comitato, nel senso etimologico proprio del termine, cioè un organo interno della P.A. ristretto e parziale, mancante di quella terzietà che dovrebbe essere posta a fondamento della buona e corretta amministrazione pubblica come indicato dai padri costituenti. Qualche giorno fa ho letto un parere del CdS in merito ad un riconoscimento di una dipendenza di malattia da causa di servizio che riassume tutta questa contraddittorietà e unilateralità del sistema della Pubblica Amministrazione e che necessariamente debbo sinteticamente enunciare per poter far comprendere appieno le perplessità sorte in me sulla opportuna permanenza in vita di un siffatto Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Nel 2001 una poliziotta, nel raggiungere il proprio posto di lavoro, secondo il tragitto più breve e con le modalità previste e comunicate alla sua amministrazione e nell'orario congruo di spostamento (circa 15 minuti prima di intraprendere il servizio) cadeva autonomamente dalla bicicletta riportando la frattura del radiale sx e una contusione al ginocchio sx. La stessa veniva soccorsa dai propri colleghi portata al P.S. e supportatta in tutto quello che necessitava anche burocraticamente. Nel 2013 (si, proprio 12 anni dopo l'accaduto infortunio) le veniva notificato il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della malattia da causa di servizio “in itinere” a cui immediatamente la stessa faceva opposizione presentando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nel caso di specie la Prima Sezione del CdS, per giustificare quella che sarà la decisione di accoglimento del ricorso della poliziotta, ripercorre le procedure adottate dal C.V.C.S. e l'attività di ricerca delle prove a supporto del suo parere negativo. Infatti, seppur la la documentazione sanitaria, dalle relazioni del Capo Gabinetto e del Questore del 17.11.2001 riportano che l'infortunio è avvenuto lungo il percorso più breve esistente tra la residenza e il luogo di lavoro, nonché la relazione di servizio dell'Ufficio denunce e della Volante 1, che attesta il prelievo della collega dal P.S. cittadino, il C.V.C.S. ritenne che tale documentazione era insufficiente e chiedeva, sia all'interessata che all'amministrazione di produrre un'ulteriore documentazione quale ad esempio: il verbale dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo, valide testimonianze, il modulo C.I.D., la liquidazione dell'assicurazione, eventuali sentenze, etc. . In data 23 marzo 2012 il Dirigente dell'Ufficio di Polizia ed il Questore pro-tempore confermavano che il luogo in cui si era verificato l'infortunio era la via di collegamento più veloce tra l'abitazione della dipendente e la Questura, che la data e l'orario erano coerenti con il servizio che la poliziotta avrebbe dovuto prestare e che trattandosi di autonoma caduta dalla bicicletta non era stato redatto alcun C.I.D., né, pertanto, la stessa aveva percepito alcuna indennità risarcitoria da alcuna assicurazione. A chiunque sorgerebbe la certezza che tutto fosse così risolto, ma non è vero, perché il C.V.C.S., seppur davanti a tali ulteriori e superflui dati, laddove fossero stati letti attentamente quelli già pervenutigli in origine, decideva di confermare il proprio parere negativo, dato in precedenza, in quanto a suo dire non erano sopravvenuti elementi tali da modificare il parere espresso il precedenza. Purtroppo davanti a tanta evidente negazione ad oltranza del C.V.C.S. il CdS non poteva fare altro che riconoscere le motivazioni dell'istante esprimendosi per l'accoglimento del ricorso in quanto il provvedimento ministeriale, e soprattutto il parere del Comitato, dovevano ritenersi illogici e contraddittori nella parte in cui ammetteva che gli elementi prodotti, sia dall'amministrazione che dall'interessata, non erano stati sufficienti a dimostrare il nesso casuale tra le patologie occorse ed il servizio da prestare, e che dunque quello accaduto alla richiedente rientrava nella tipologia degli infortuni “in itinere”. Il passaggio comunque più significativo del Supremo Collegio Amministrativo è quello in cui riferisce che tutta la documentazione in atti risultava concorde su tali fatti e, in relazione alle caratteristiche dell'infortunio, non risultava essere possibile richiedere un'ulteriore documentazione, come quella appunto elencata dal C.V.C.S., peraltro non coerente con la tipologia dell'evento verificatosi. Ora appare ovvio che in questo caso specifico l'ampia discrezionalità tecnica attribuita al C.V.C.S sia sconfinata nell'abuso, ma sopratutto nella trascuratezza, perché è colossale che si richieda un'ulteriore documentazione come il C.I.D. quando negli atti è stato segnalato più volte la caduta autonoma e accidentale della ricorrente! Sorge allora un dubbio e cioè: è ammissibile ancora oggi permettere l'esistenza di un Comitato privo di limiti e controlli tali da non permettere al singolo cittadino di vedersi attribuire serenamente e legittimamente un diritto se non attraverso una trafila burocratica decennale e defatigante, nonché di spreco di risorse pubbliche, davanti ed a causa di un'attività negazionista ad oltranza di un apparato dello Stato che dimostra tutti i suoi limiti di correttezza amministrativa e di contraddizioni plateali come quella appena descritta? Purtroppo la Pubblica Amministrazione sta vivendo un momento di arroccamento delle proprie posizioni, sperando di poter far fronte ad una serie sempre più numerosa di legittime richieste del cittadino, e soprattutto del proprio personale, attraverso un rigetto aprioristico di ogni loro richiesta, non considerando che ormai i tempi sono maturi per avere un'amministrazione che si legittima su principi di vicinanza, di stato di diritto e soprattutto di trasparenza e terzietà verso i propri cittadini. Dr. Carmelo Cataldi |
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