Data: 31/05/2014 12:30:00 - Autore: Dott. Agostino Saviano
Dott. Agostino Savianosavago1975a@libero.it

Col termine contratto per servizio professionale di ripresa video-cinematografica e diffusione multimediale in rete si intende quell'accordo a titolo oneroso stipulato tra soggetti diversi, di cui uno è nient'altro che un professionista operante in ambito video/cinematografico, grazie al quale il committente conferisce al commissionario il compito di realizzare un servizio video/cinematografico (es. cerimonia o matrimonio), ma anche della successiva diffusione in rete.
Il termine "multimediale" è utilizzato in ambito informatico, quando per comunicare un'informazione riguardo a qualcosa ci si avvale di molti media, cioè mezzi di comunicazione di massa, diversi: immagini in movimento (video), immagini statiche (fotografie), musica e testo.
Circa la modalità di pagamento, le parti contrattuali possono stabilire che esso verrà eseguito versando una parte della somma all'atto della firma del contratto ed a titolo di caparra confirmatoria ed imputabile alla prestazione dovuta, un'altra parte della somma all'atto dell'esecuzione del servizio, ed il saldo della prestazione ad ultimazione totale del lavoro.
Inoltre, i contraenti stabiliranno sia il termine entro il quale, dalla realizzazione del servizio, il lavoro sarà ultimato sia il termine entro il quale, dalla ultimazione del servizio, avverrà la diffusione in ambito multimediale.
Tra l'altro, le parti contrattuali potranno convenire la facoltà per il committente di ritirare il servizio, registrato sopra un supporto audio/video, entro un certo termine antecedente la data prevista per il completamento del lavoro. 
In caso di mancato ritiro entro il termine di cui sopra, il video/cineoperatore si potrà riservare la facoltà di distruggere e/o di eliminare il supporto audio/video.  
La diffusione in ambito multimediale in rete del servizio video/cinematografico, gravante sull'operatore video/cinematografico, sarà operata tramite strumenti come: 
- video sharing (atto di condivisione di file video attraverso la rete, per mezzo di programmi di file sharing (che sono utilizzati genericamente per vari tipi di file, non soltanto video) o siti internet appositamente creati, come YouTube, Yahoo! Video o Google Video, MySpace, iFilm, Vimeo, DreamHost, Dailymotion, Porkolt, Kaltura);
- IPTV (sistema di teleradiodiffusione dedicato alla trasmissione di contenuti audiovisivi su un'infrastruttura di rete a pacchetto basata sulla suite di protocolli Internet, conosciuta anche come TCP/IP);
- streaming video/audio (un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica).
Il contratto ha durata determinata con tacita rinnovazione di anno in anno, fatta salva la possibilità di recedere per entrambe le parti.
Al committente è consentito recedere liberamente, tramite raccomandata a/r, fino ad un determinato termine prima della data del servizio, con diritto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria versata.
Dopo la data fissata per l'esecuzione del servizio, e comunque entro un dato termine prima dell'evento oggetto del servizio video/cinematografico, il recesso comporta la perdita della caparra confirmatoria versata.
Il recesso esercitato nel termine stabilito e precedente l'evento può comportare inoltre il diritto, da parte dell'operatore, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.
Qualora il recesso sia esercitato dal fornitore del servizio, tramite raccomandata a/r, fino ad un determinato termine prima della data del servizio, questi è tenuto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria ricevuta.
Dopo la data del servizio e fino ad un determinato termine prima dell'evento, il recesso comporta per il fornitore del servizio l'obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.
Il recesso esercitato dal fornitore del servizio nel termine fissato precedente l'evento può comportare inoltre il diritto, da parte del committente, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfetario.
In caso di inadempimento del committente, l'operatore video/cinematografico può recedere dal contratto e ritenere la caparra confirmatoria versata.
In caso di inadempimento dell'operatore, il committente può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra confirmatoria versata.
Circa la responsabilità dell'operatore vide/cinematografico, costui risponde del buon esito delle lavorazioni eseguite in condizioni ottimali di luce e di ambientazione. In caso di presenza di elementi o di altre cause che rischiano di ridurre la qualità del lavoro, l'operatore è tenuto ad evidenziarlo alla clientela.
L'operatore, inoltre, risponde della mancata diffusione in ambito multimediale in rete del servizio video/cinematografico entro il termine appositamente previsto.
In relazione ai diritti relativi alle immagini, e sulla base della normativa della Legge n. 633/1941 (disposizioni sul diritto d'autore), è previsto che l'operatore acquisisce tutti i diritti inerenti le immagini relative al servizio video/cinematografico, secondo le modalità di seguito elencate.  
Il video/cineoperatore, a seguito della cessione di cui sopra, è titolare del diritto esclusivo del servizio video/cinematografico:
- di autorizzare la riproduzione diretta ed indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, con l'utilizzo di tutti quei modi e quelle forme necessarie alla comunicazione mediante internet, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
- di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo necessario alla comunicazione mediante internet, compresa la vendita dell'originale e delle copie di tali realizzazioni;
- di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, con l'utilizzo di tutti quei modi e quelle forme necessarie alla comunicazione mediante internet. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
- di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso, con l'utilizzo di tutti quei modi e quelle forme necessarie alla comunicazione mediante internet, dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
La durata dei diritti di cui sopra è di cinquanta anni dalla realizzazione del servizio video/cinematografico. Se il servizio video/cinematografico è pubblicato e/o diffuso e/o comunicato al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione e/o diffusione, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico del servizio video/cinematografico.
Il video/cineoperatore ha il diritto esclusivo di pubblicare e/o diffondere e/o comunicare il servizio video/cinematografico. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera con qualsiasi mezzo necessario alla comunicazione mediante internet, originale e derivato.
I diritti di utilizzazione economica del servizio video/cinematografico durano tutta la vita del video/cineoperatore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.     
Dott. Agostino Saviano - savago1975a@libero.it

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