Data: 04/06/2014 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 11832 del 27 Maggio 2014. Il trasferimento di ramo d'azienda � quell'evento giuridico previsto dall'ordinamento che permette di trasferire la propriet� di parte di un'impresa, ferma restando la tutela contrattuale garantita ai lavoratori dipendenti. L'art. 2112 cod. civ. prevede infatti che il rapporto di lavoro subordinato non si estingua e che il dipendente conservi tutti i diritti che ne derivano nei confronti del nuovo titolare. Nel caso in oggetto i lavoratori ceduti da una societ� all'altra agiscono per sentir pronunciare la nullit� della cessione dei propri contratti: il giudice di primo grado accoglie la domanda e ordina il reintegro degli stessi presso il primo datore di lavoro, nelle mansioni a cui erano precedentemente adibiti. Avverso tale sentenza il datore di lavoro interessato ricorre in Cassazione.

Al fine di verificare che si sia di fronte a una cessione di ramo d'azienda � e non a una semplice cessione di contratti di lavoro � � necessario che vengano integrati tutti i presupposti previsti dalla legge. E' infatti possibile che si integri l'istituto del trasferimento del ramo d'azienda anche solo con riguardo a un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e tra loro organizzati, la cui operativit� sia garantita da un particolare know-how; in questo senso si verificherebbe una successione contrattuale � ex art. 1406 e seguenti cod. civ. - che non necessita del consenso del contraente ceduto, cio� del lavoratore. L'elemento determinante al fine di integrare la cessione del ramo d'azienda resta infatti quello dell'organizzazione, intesa come �legame funzionale che rende le attivit� dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili�. La definizione nazionale � supportata da quella riscontrabile in ambito di diritto comunitario: �� considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entit� economica che conserva la propria identit�, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attivit� economica, sia essa essenziale o accessoria�. In caso contrario � come quello presente � in carenza del requisito della omogeneit�, si sarebbe di fronte a un'ipotesi di cessione del singolo contratto di lavoro, che richiederebbe al contrario il consenso del lavoratore ceduto. Il ricorso � rigettato.


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