Data: 19/06/2014 12:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 12346 del 3 Giugno 2014. A seguito di separazione personale dei coniugi è possibile che intervengano situazioni idonee a modificare l'assetto economico o relazionale (ad esempio, con riguardo all'affidamento dei minori) originariamente stabilito, o consensualmente o giudizialmente.

Per questo se il coniuge perde un lavoro part time ha diritto di chiedere la modifica delle condizioni della separazione. Ma non è detto che ciò sia sufficiente per ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento

La sola circostanza della perdita del lavoro non esonera infatti il magistrato da un'indagine complessiva sulle condizioni economico patrimoniali delle parti.

La corte d'appello nel caso in esame aveva respinto le richieste istruttorie dirette proprio ad una verifica della situazione patrimoniale dei coniugi. La Cassazione ha invece ricordato che le istanze istruttorie delle parti nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione non vanno disattese. Non appare difatti ammissibile "il sacrificio di approfondimenti istruttori, quali quelli relative al reddito e al patrimonio delle parti, da reputarsi essenziali nelle decisioni relative alle statuizioni economiche conseguenti alla separazione".

La sentenza in commento, offre anche uno spunto di riflessione in merito alle caratteristiche del procedimento camerale di revisione delle condizioni di separazione, evidenziando un importante principio di diritto.

Se la fase istruttoria che viene posta in essere va espletata con rito camerale, non può dirsi che la completezza della stessa debba per forza essere sacrificata a favore della pura celerità del procedimento camerale, per sua natura rapido e meno formale dell'ordinario. Il giudice adito deve procedere a una nuova comparazione degli interessi coinvolti, questa volta alla luce della intervenuta capacità contributiva del coniuge – modificatasi in senso peggiorativo – motivando razionalmente la propria decisione. E proprio in punto di motivazione la Suprema corte ravvisa una carenza logico-giuridica, affermando che “le istanze istruttorie delle parti (…) possono esser disattese se ritenute non rilevanti ma non certo in virtù della natura "sommaria" dell'accertamento, mediante il sacrificio di approfondimenti istruttori, quali quelli relative al reddito e al patrimonio delle parti, da reputarsi essenziali nelle decisioni relative alle statuizioni economiche conseguenti alla separazione (…). Non può, pertanto, sostenersi che gli approfondimenti istruttori richiesti sono da disattendere in virtù della natura sommaria del giudizio (...) dal momento che le domande azionate ex art. 710 Cp trovano la loro definitiva soluzione all'esito del procedimento e non in una successiva fase”. In definitiva, “la capacità reddituale del coniuge richiedente un contributo al proprio mantenimento non deve essere valutata in astratto e in generale ma sul piano dell'effettività e della concretezza delle possibilità di occupazione, in considerazione di tutti i fattori (età, titolo di studio, competenze specifiche, mercato, collocazione geografica, ecc) incidenti sulla prospettiva di una idonea collocazione lavorativa”.


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